(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della Regione Abruzzo n. 20 del
                           3 giugno 2015) 
 
 
                     ATTO DI PROMULGAZIONE N. 10 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 30/3 del 5.5.2015 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge  e  ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. L'alienazione degli alloggi di  Edilizia  Residenziale  Pubblica
avviene attraverso  Piani  di  Vendita  del  patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica che sono tesi esclusivamente a determinare: 
  a. la razionale ed economica gestione dell'Edilizia Sociale; 
  b. il rinnovo del parco alloggi di Edilizia Sociale; 
  c.  condizioni  per  la  riduzione  degli  oneri   gestionali   del
patrimonio di Edilizia Sociale. 
  2. Ai fini  del  comma  1,  le  Aziende  territoriali  di  edilizia
residenziale (ATER) e i Comuni  della  Regione,  possono  proporre  o
modificare, con  aggiornamenti  biennali,  i  Piani  di  Vendita  del
patrimonio  immobiliare  di   Edilizia   Residenziale   Pubblica   di
proprieta' nella misura massima  prevista  dalla  legge  24  dicembre
1993, n. 560 (Norme  in  materia  di  alienazione  degli  alloggi  di
edilizia  residenziale  pubblica)   e   successive   integrazioni   e
modificazioni. 
  3. I Piani di Vendita  sono  proposti  dalla  competente  Direzione
regionale alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale
per l'approvazione. 
  4. Possono essere inseriti nei Piani di Vendita esclusivamente  gli
alloggi costruiti o ristrutturati da almeno dieci anni, ricompresi in
edifici integralmente di proprieta' degli enti ovvero in edifici gia'
in prevalenza ceduti in proprieta'.