(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 del 3 giugno 2015) ATTO DI PROMULGAZIONE N. 10 Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 30/3 del 5.5.2015 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Oggetto 1. L'alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica avviene attraverso Piani di Vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che sono tesi esclusivamente a determinare: a. la razionale ed economica gestione dell'Edilizia Sociale; b. il rinnovo del parco alloggi di Edilizia Sociale; c. condizioni per la riduzione degli oneri gestionali del patrimonio di Edilizia Sociale. 2. Ai fini del comma 1, le Aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER) e i Comuni della Regione, possono proporre o modificare, con aggiornamenti biennali, i Piani di Vendita del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica di proprieta' nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive integrazioni e modificazioni. 3. I Piani di Vendita sono proposti dalla competente Direzione regionale alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale per l'approvazione. 4. Possono essere inseriti nei Piani di Vendita esclusivamente gli alloggi costruiti o ristrutturati da almeno dieci anni, ricompresi in edifici integralmente di proprieta' degli enti ovvero in edifici gia' in prevalenza ceduti in proprieta'.