Art. 2 Alienazione degli alloggi 1. Dei Piani di Vendita e' data equilibrata informazione ai portatori di interesse. L'alienazione degli alloggi siti in edifici a proprieta' mista e' prioritaria. 2. Gli Enti proprietari prioritariamente procedono all'alienazione degli alloggi inseriti nei Piani di Vendita in favore degli assegnatari degli stessi da almeno cinque anni o dei familiari conviventi, fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario, purche' in regola con il pagamento dei relativi canoni di locazione. 3. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli assegnatari o loro familiari conviventi aventi i requisiti per la permanenza richiesti dall'articolo 25 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e successive modifiche e integrazioni. 4. Al fine di pervenire alla vendita di tutti gli alloggi inseriti nell'edificio, sono applicati i seguenti criteri: a. gli Enti proprietari favoriscono le procedure di mobilita' consensuale tra gli assegnatari non interessati all'acquisto e altri assegnatari di unita' abitative interessati all'acquisto delle unita' abitative poste in vendita; b. nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due o piu' proposte di mobilita' verso unita' abitative di dimensioni, caratteristiche e zone idonee alla composizione soddisfacente del nucleo familiare, si rimanda ad un provvedimento amministrativo, da approvarsi in sede deliberante nella commissione competente del Consiglio regionale, che stabilisce incentivi e sanzioni per giungere alla mobilita'; c. gli assegnatari che hanno perso il titolo al mantenimento dell'alloggio, purche' in possesso dei requisiti di edilizia agevolata stabiliti dalla Regione, con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, possono acquistare gli alloggi al momento che verranno posti a libero mercato con una riduzione del 10 per cento sul valore determinato a base d'asta pubblica. 5. Espletate le procedure dei commi 2 e 4 si procede alle alienazioni mediante procedure di rilevanza pubblica in conformita' alle normative vigenti, ponendo a base d'asta il valore di mercato secondo il valore determinato dall'Agenzia del territorio e la valutazione dell'Osservatorio economico sull'edilizia. 6. E' consentita, altresi', la vendita a valore di mercato, con le medesime procedure del comma 5, di interi fabbricati ad un unico acquirente nel rispetto dei seguenti criteri e procedure: a. gli Enti Proprietari esplicano una espressa motivata richiesta nei Piani di Vendita al competente Dipartimento della Giunta regionale; b. gli alloggi ricompresi nel fabbricato sono liberi: a tal riguardo e' consentito agli Enti di attuare le procedure di mobilita' di cui al comma 4; c. la valutazione del prezzo di vendita tiene conto di eventuali varianti in corso a strumenti urbanistici vigenti, compresi gli Accordi di Programma tra la Regione ed i Comuni interessati ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo); in tale ultimo caso gli Accordi di Programma contengono la valutazione di eventuali alloggi sociali posti in permuta, la quantificazione delle opere di riqualificazione urbana poste a carico dell'acquirente; d. la delibera della Giunta regionale di approvazione del Piano di Vendita definisce gli indirizzi attuativi. 7. Sono soggette ad alienazione con asta pubblica anche le unita' immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica assumendo come prezzo base il valore di mercato determinato dall'Ente proprietario, secondo criteri omogenei individuati dal Dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici.