Art. 2 
 
                      Alienazione degli alloggi 
 
  1. Dei  Piani  di  Vendita  e'  data  equilibrata  informazione  ai
portatori di interesse. L'alienazione degli alloggi siti in edifici a
proprieta' mista e' prioritaria. 
  2. Gli Enti proprietari prioritariamente procedono  all'alienazione
degli  alloggi  inseriti  nei  Piani  di  Vendita  in  favore   degli
assegnatari degli stessi  da  almeno  cinque  anni  o  dei  familiari
conviventi,  fatto  salvo  il  diritto  di   abitazione   in   favore
dell'assegnatario, purche' in regola con il  pagamento  dei  relativi
canoni di locazione. 
  3.  Hanno  diritto   all'acquisto   degli   alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica gli assegnatari  o  loro  familiari  conviventi
aventi i requisiti per la permanenza richiesti dall'articolo 25 della
legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale  pubblica  e  per  la
determinazione  dei  relativi  canoni  di  locazione)  e   successive
modifiche e integrazioni. 
  4. Al fine di pervenire alla vendita di tutti gli alloggi  inseriti
nell'edificio, sono applicati i seguenti criteri: 
  a. gli Enti  proprietari  favoriscono  le  procedure  di  mobilita'
consensuale tra gli assegnatari non interessati all'acquisto e  altri
assegnatari di unita' abitative interessati all'acquisto delle unita'
abitative poste in vendita; 
  b. nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due o  piu'  proposte  di
mobilita' verso unita' abitative  di  dimensioni,  caratteristiche  e
zone idonee alla composizione soddisfacente del nucleo familiare,  si
rimanda ad un provvedimento amministrativo,  da  approvarsi  in  sede
deliberante nella commissione competente del Consiglio regionale, che
stabilisce incentivi e sanzioni per giungere alla mobilita'; 
  c. gli assegnatari  che  hanno  perso  il  titolo  al  mantenimento
dell'alloggio,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   di   edilizia
agevolata stabiliti dalla Regione, con regolamento da adottarsi entro
sessanta giorni dalla pubblicazione  della  presente  legge,  possono
acquistare gli alloggi al momento che verranno posti a libero mercato
con una riduzione del 10 per cento  sul  valore  determinato  a  base
d'asta pubblica. 
  5. Espletate  le  procedure  dei  commi  2  e  4  si  procede  alle
alienazioni mediante procedure di rilevanza pubblica  in  conformita'
alle normative vigenti, ponendo a base d'asta il  valore  di  mercato
secondo il  valore  determinato  dall'Agenzia  del  territorio  e  la
valutazione dell'Osservatorio economico sull'edilizia. 
  6. E' consentita, altresi', la vendita a valore di mercato, con  le
medesime procedure del comma 5, di  interi  fabbricati  ad  un  unico
acquirente nel rispetto dei seguenti criteri e procedure: 
  a. gli Enti Proprietari esplicano una espressa  motivata  richiesta
nei  Piani  di  Vendita  al  competente  Dipartimento  della   Giunta
regionale; 
  b. gli  alloggi  ricompresi  nel  fabbricato  sono  liberi:  a  tal
riguardo e' consentito agli Enti di attuare le procedure di mobilita'
di cui al comma 4; 
  c. la valutazione del prezzo di vendita tiene  conto  di  eventuali
varianti in corso  a  strumenti  urbanistici  vigenti,  compresi  gli
Accordi di Programma tra la Regione ed i Comuni interessati ai  sensi
degli articoli 8 bis e 8 ter della legge regionale 12 aprile 1983, n.
18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio
della Regione Abruzzo); in tale ultimo caso gli Accordi di  Programma
contengono la valutazione  di  eventuali  alloggi  sociali  posti  in
permuta, la quantificazione delle opere  di  riqualificazione  urbana
poste a carico dell'acquirente; 
  d. la delibera della Giunta regionale di approvazione del Piano  di
Vendita definisce gli indirizzi attuativi. 
  7. Sono soggette ad alienazione con asta pubblica anche  le  unita'
immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici  destinati  ad
edilizia residenziale pubblica assumendo come prezzo base  il  valore
di  mercato  determinato  dall'Ente  proprietario,  secondo   criteri
omogenei individuati dal Dipartimento regionale competente in materia
di lavori pubblici.