Art. 3 Determinazione del prezzo di cessione ai soggetti assegnatari 1. Il prezzo di vendita di ciascun alloggio ai soggetti assegnatari e' costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a cento alla sua rendita catastale. E' possibile una riduzione del prezzo di cessione, cosi' determinato, nella misura del 20 per cento in ragione della obsolescenza dell'alloggio. 2. Il prezzo determinato ai sensi del comma 1 e' aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento o di ristrutturazione effettuati negli ultimi dieci anni. 3. Il prezzo di vendita puo' essere corrisposto: a. in unica soluzione all'atto di acquisto con una riduzione del 10 per cento; b. con il pagamento all'atto di acquisto almeno del 20 per cento e dilazione del pagamento della parte rimanente in non piu' di dieci anni, con l'applicazione di un interesse pari al tasso legale e previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata. 4. E' fatto salvo il diritto all'acquisto, alle condizioni previste dalle previgenti normative, da parte di coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno accettato il prezzo di cessione dell'alloggio.