Art. 3 
 
    Determinazione del prezzo di cessione ai soggetti assegnatari 
 
  1. Il prezzo di vendita di ciascun alloggio ai soggetti assegnatari
e' costituito dal valore che  risulta  applicando  un  moltiplicatore
pari a cento alla sua rendita catastale. E' possibile  una  riduzione
del prezzo di cessione, cosi' determinato, nella misura  del  20  per
cento in ragione della obsolescenza dell'alloggio. 
  2. Il prezzo determinato ai sensi del  comma  1  e'  aumentato  dei
costi sostenuti per  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  di
restauro, di  risanamento  o  di  ristrutturazione  effettuati  negli
ultimi dieci anni. 
  3. Il prezzo di vendita puo' essere corrisposto: 
  a. in unica soluzione all'atto di acquisto con una riduzione del 10
per cento; 
  b. con il pagamento all'atto di acquisto almeno del 20 per cento  e
dilazione del pagamento della parte rimanente in non  piu'  di  dieci
anni, con l'applicazione di un  interesse  pari  al  tasso  legale  e
previa iscrizione  ipotecaria  a  garanzia  della  parte  del  prezzo
dilazionata. 
  4. E' fatto salvo il diritto all'acquisto, alle condizioni previste
dalle previgenti normative, da parte di coloro  che,  all'entrata  in
vigore della presente legge, hanno accettato il  prezzo  di  cessione
dell'alloggio.