Art. 4 Limiti al trasferimento di proprieta' 1. La proprieta' degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non puo' essere trasferita a nessun titolo, ne' su di essi puo' costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo degli alloggi. 2. In caso di vendita degli alloggi, gli enti proprietari hanno diritto di prelazione. 3. Il diritto di prelazione si estingue con il versamento all'ente cedente, da parte dell'acquirente dell'alloggio venduto, di un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. 4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli alloggi acquistati ai sensi dell'articolo 2, comma 6.