Art. 4 
 
                Limiti al trasferimento di proprieta' 
 
  1. La proprieta' degli alloggi acquistati ai sensi  della  presente
legge non puo' essere trasferita a nessun titolo, ne' su di essi puo'
costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di  dieci
anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque
fino a quando non  sia  stato  pagato  interamente  il  prezzo  degli
alloggi. 
  2. In caso di vendita degli alloggi,  gli  enti  proprietari  hanno
diritto di prelazione. 
  3. Il diritto di prelazione si estingue con il versamento  all'ente
cedente,  da  parte  dell'acquirente  dell'alloggio  venduto,  di  un
importo pari al 10 per cento del valore calcolato  sulla  base  degli
estimi catastali. 
  4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si  applicano  agli
alloggi acquistati ai sensi dell'articolo 2, comma 6.