Art. 5 
 
                  Gestione e reimpiego dei proventi 
 
  1. I proventi delle vendite rimangono  nella  disponibilita'  degli
enti proprietari sul conto corrente di contabilita'  speciale  presso
la sezione provinciale di tesoreria. 
  2. L'utilizzo dei proventi derivanti dai  Piani  di  Vendita  viene
sottoposto annualmente dalle ATER e dai Comuni al Consiglio regionale
per l'approvazione. 
  3. Le ATER programmano l'utilizzo dei  proventi  entro  l'esercizio
finanziario successivo all'incasso: 
  a. nella misura minima dell'80 per cento per la manutenzione  degli
alloggi nonche' per la realizzazione dei programmi  finalizzati  alla
valorizzazione,  riqualificazione  e  all'incremento  del  patrimonio
abitativo pubblico anche attraverso la compartecipazione a  Programmi
di Rigenerazione Urbana, che sono disciplinati dalla Giunta regionale
con apposito provvedimento da approvare  entro  centosessanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge; 
  b. la parte residua puo'  essere  utilizzata  per  il  ripiano  dei
deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci. 
  4. I Comuni con popolazione superiore a tremila abitanti utilizzano
i proventi  per  la  realizzazione  dei  programmi  finalizzati  alla
valorizzazione,  riqualificazione  e  all'incremento  del  patrimonio
abitativo  pubblico   attraverso   l'attuazione   di   Programmi   di
Rigenerazione Urbana di cui al comma 3. 
  5.  I  Comuni  con  popolazione  inferiore  ai   tremila   abitanti
utilizzano i proventi prioritariamente per interventi di manutenzione
straordinaria e recupero degli alloggi, il 20 per cento dei  proventi
puo' essere destinato alla realizzazione di opere  di  urbanizzazione
nei quartieri dove sono localizzati immobili di Edilizia Residenziale
Pubblica. 
  6. I proventi delle  vendite  di  cui  al  presente  articolo  sono
soggetti alla normativa europea di  servizi  di  interesse  economico
generale. 
  7. La Giunta regionale provvede alla verifica  del  rispetto  della
normativa europea di cui al comma 6.