Art. 5 Gestione e reimpiego dei proventi 1. I proventi delle vendite rimangono nella disponibilita' degli enti proprietari sul conto corrente di contabilita' speciale presso la sezione provinciale di tesoreria. 2. L'utilizzo dei proventi derivanti dai Piani di Vendita viene sottoposto annualmente dalle ATER e dai Comuni al Consiglio regionale per l'approvazione. 3. Le ATER programmano l'utilizzo dei proventi entro l'esercizio finanziario successivo all'incasso: a. nella misura minima dell'80 per cento per la manutenzione degli alloggi nonche' per la realizzazione dei programmi finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico anche attraverso la compartecipazione a Programmi di Rigenerazione Urbana, che sono disciplinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da approvare entro centosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; b. la parte residua puo' essere utilizzata per il ripiano dei deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci. 4. I Comuni con popolazione superiore a tremila abitanti utilizzano i proventi per la realizzazione dei programmi finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico attraverso l'attuazione di Programmi di Rigenerazione Urbana di cui al comma 3. 5. I Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti utilizzano i proventi prioritariamente per interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi, il 20 per cento dei proventi puo' essere destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di Edilizia Residenziale Pubblica. 6. I proventi delle vendite di cui al presente articolo sono soggetti alla normativa europea di servizi di interesse economico generale. 7. La Giunta regionale provvede alla verifica del rispetto della normativa europea di cui al comma 6.