Art. 7 
 
                Locazioni con patto di futura vendita 
 
  1. Gli alloggi in regime di canone concordato, costruiti con  fonti
di finanziamento regionale e/o con i proventi della  legge  560/1993,
gia' occupati da  legittimi  assegnatari  ovvero  da  assegnare  agli
aventi titolo, possono essere ricompresi in un programma di locazione
con patto di futura vendita. La durata  della  locazione  non  potra'
essere inferiore a otto anni. I proventi  derivanti  dalle  locazioni
predette sono gestiti secondo il disposto di cui all'articolo 5. Agli
stessi trovano applicazione i commi 6 e 7 del predetto articolo 5. 
  2. I programmi di cui al comma 1 contengono: l'individuazione degli
alloggi, l'epoca di costruzione e il relativo stato di efficienza, il
valore degli stessi,  comprensivo  delle  parti  comuni,  determinato
sulla scorta del costo dell'intervento costruttivo, dell'area,  degli
oneri di urbanizzazione e delle spese di attivazione, lo schema  tipo
di contratto proposto. I programmi di locazione con patto  di  futura
vendita sono elaborati dagli Enti proprietari, sottoposti  al  parere
obbligatorio  non  vincolante  della  Giunta  regionale,  sentita  la
competente Commissione consiliare. 
  3.   Alla   sottoscrizione   del   contratto,   subordinato    alla
insussistenza di condizioni di morosita' e  alla  previa  risoluzione
consensuale di precedente locazione,  e'  versata,  dall'assegnatario
promissario  acquirente,   una   caparra   confirmatoria   ai   sensi
dell'articolo 1385 del codice civile pari al 5 per cento  del  prezzo
di cessione. Per tutto il  periodo  della  locazione,  il  canone  e'
versato  con  regolarita'  ed  e'  imputato   e   riconosciuto   come
anticipazione versata sul prezzo di vendita nella misura del  90  per
cento. Sono inoltre  versati  all'Ente  proprietario  ovvero  assolti
direttamente dall'assegnatario, tutti gli oneri accessori, come spese
di condominio, di amministrazione e  manutenzione  straordinaria,  di
funzionamento dei servizi comuni, di imposte,  tasse  e  simili.  Non
sono consentiti innovazioni o interventi edilizi che possono alterare
la consistenza originaria dell'alloggio. Al termine della  locazione,
l'importo  eventualmente  a   residuo,   al   netto   della   caparra
confirmatoria e dei canoni versati,  e'  corrisposto  contestualmente
alla  stipula  dell'atto  di  vendita.   Sono   altresi'   a   carico
dell'acquirente le eventuali spese dell'atto. 
  4. In  caso  di  morte  dell'assegnatario,  durante  la  locazione,
possono succedere nei relativi diritti, inerenti  l'alloggio,  uno  o
piu' eredi, purche' conviventi al momento del  decesso.  In  mancanza
della volonta' di subentrare o  succedere  nei  diritti  predetti  da
parte degli eredi, il contratto si intende risolto senza  che  alcuno
possa  avanzare  pretese  ne'  sulla  caparra,  ne'  sui  canoni   in
precedenza versati. 
  5. In caso di inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni
e degli accessori durante la locazione, o del residuo importo  ancora
dovuto a fine locazione, si verifica la  risoluzione  del  contratto.
L'Ente proprietario ha  diritto  alla  restituzione  dell'immobile  e
acquisisce la caparra confirmatoria nonche' i  canoni  in  precedenza
corrisposti per il loro intero importo.