Art. 7 Locazioni con patto di futura vendita 1. Gli alloggi in regime di canone concordato, costruiti con fonti di finanziamento regionale e/o con i proventi della legge 560/1993, gia' occupati da legittimi assegnatari ovvero da assegnare agli aventi titolo, possono essere ricompresi in un programma di locazione con patto di futura vendita. La durata della locazione non potra' essere inferiore a otto anni. I proventi derivanti dalle locazioni predette sono gestiti secondo il disposto di cui all'articolo 5. Agli stessi trovano applicazione i commi 6 e 7 del predetto articolo 5. 2. I programmi di cui al comma 1 contengono: l'individuazione degli alloggi, l'epoca di costruzione e il relativo stato di efficienza, il valore degli stessi, comprensivo delle parti comuni, determinato sulla scorta del costo dell'intervento costruttivo, dell'area, degli oneri di urbanizzazione e delle spese di attivazione, lo schema tipo di contratto proposto. I programmi di locazione con patto di futura vendita sono elaborati dagli Enti proprietari, sottoposti al parere obbligatorio non vincolante della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. 3. Alla sottoscrizione del contratto, subordinato alla insussistenza di condizioni di morosita' e alla previa risoluzione consensuale di precedente locazione, e' versata, dall'assegnatario promissario acquirente, una caparra confirmatoria ai sensi dell'articolo 1385 del codice civile pari al 5 per cento del prezzo di cessione. Per tutto il periodo della locazione, il canone e' versato con regolarita' ed e' imputato e riconosciuto come anticipazione versata sul prezzo di vendita nella misura del 90 per cento. Sono inoltre versati all'Ente proprietario ovvero assolti direttamente dall'assegnatario, tutti gli oneri accessori, come spese di condominio, di amministrazione e manutenzione straordinaria, di funzionamento dei servizi comuni, di imposte, tasse e simili. Non sono consentiti innovazioni o interventi edilizi che possono alterare la consistenza originaria dell'alloggio. Al termine della locazione, l'importo eventualmente a residuo, al netto della caparra confirmatoria e dei canoni versati, e' corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di vendita. Sono altresi' a carico dell'acquirente le eventuali spese dell'atto. 4. In caso di morte dell'assegnatario, durante la locazione, possono succedere nei relativi diritti, inerenti l'alloggio, uno o piu' eredi, purche' conviventi al momento del decesso. In mancanza della volonta' di subentrare o succedere nei diritti predetti da parte degli eredi, il contratto si intende risolto senza che alcuno possa avanzare pretese ne' sulla caparra, ne' sui canoni in precedenza versati. 5. In caso di inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni e degli accessori durante la locazione, o del residuo importo ancora dovuto a fine locazione, si verifica la risoluzione del contratto. L'Ente proprietario ha diritto alla restituzione dell'immobile e acquisisce la caparra confirmatoria nonche' i canoni in precedenza corrisposti per il loro intero importo.