Allegato A (Riferito all'art. 6, comma 1) SETTORI E ATTIVITA' ESCLUSI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 non sono concessi: a) aiuti per attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attivita' d'esportazione; b) aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. 2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 non sono concessi: a) aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilita'; b) aiuti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilita'; c) aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio; e) alle categorie di aiuti a finalita' regionale escluse all'art. 13. Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attivita', a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le attivita' esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento. 3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014, il regolamento non si applica: a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamita' naturali; b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a); c) agli aiuti alle imprese in difficolta', ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamita' naturali. 4. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 651/2014, il regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per se', o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto e' subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. E' tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto; b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto e' subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) le misure di aiuto che limitano la possibilita' per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Definizioni Ai fini del regolamento (UE) n. 651/2014 si intende per: 1. «Produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; 2. «Prodotti agricoli»: prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; 3. «Imprese in difficolta'»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di societa' a responsabilita' limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso piu' della meta' del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Cio' si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della societa') da' luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla meta' del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «societa' a responsabilita' limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa' (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso piu' della meta' dei fondi propri, quali indicati nei conti della societa', a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa'» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e, 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.