Allegato A 
 
 
                                       (Riferito all'art. 6, comma 1) 
 
                     SETTORI E ATTIVITA' ESCLUSI 
                  DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 
 
    1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 non sono concessi: 
      a) aiuti per attivita' connesse  all'esportazione  verso  paesi
terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi  ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una  rete  di
distribuzione  o  ad  altre  spese  correnti  connesse  all'attivita'
d'esportazione; 
      b) aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali  rispetto  a
quelli d'importazione. 
    2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo  3  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 non sono concessi: 
      a)  aiuti  nel  settore  della   pesca   e   dell'acquacoltura,
disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,  relativo  all'organizzazione
comune  dei  mercati  nel  settore  dei  prodotti   della   pesca   e
dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n.  1184/2006
e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione,
degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli  aiuti  a
ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e  degli  aiuti  a
favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilita'; 
      b) aiuti nel settore  della  produzione  primaria  di  prodotti
agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti  diversi
dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'art.
15, paragrafo 2, lettera b), agli  aiuti  alle  PMI  per  servizi  di
consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti  alla
ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a  favore  delle  PMI,
agli aiuti per la tutela dell'ambiente e  agli  aiuti  a  favore  dei
lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilita'; 
      c)  aiuti  concessi  nel   settore   della   trasformazione   e
commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: 
        i) quando l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o
al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori  primari  o
immessi sul mercato dalle imprese interessate; 
        ii)  quando  l'aiuto  e'  subordinato  al  fatto  di   venire
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 
      d) aiuti per agevolare la chiusura di miniere  di  carbone  non
competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio; 
      e) alle  categorie  di  aiuti  a  finalita'  regionale  escluse
all'art. 13. 
    Se un'impresa operante nei settori esclusi di  cui  alle  lettere
a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano  nel
campo di applicazione del presente  regolamento,  il  regolamento  si
applica agli aiuti concessi in relazione a questi  ultimi  settori  o
attivita', a condizione che gli Stati  membri  garantiscano,  tramite
mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la  distinzione
dei costi, che  le  attivita'  esercitate  nei  settori  esclusi  non
beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento. 
    3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo  4  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014, il regolamento non si applica: 
      a) ai regimi di  aiuti  che  non  escludono  esplicitamente  il
pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di
un  ordine  di  recupero  pendente  per  effetto  di  una  precedente
decisione  della  Commissione  che  dichiara  un  aiuto  illegale   e
incompatibile con il mercato interno,  ad  eccezione  dei  regimi  di
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate  calamita'
naturali; 
      b) agli aiuti ad hoc a  favore  delle  imprese  descritte  alla
lettera a); 
      c) agli aiuti alle imprese in  difficolta',  ad  eccezione  dei
regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da  determinate
calamita' naturali. 
    4. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo  5  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014, il regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato
che di per se', o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per
il  metodo  di  finanziamento  previsto,  comportano  una  violazione
indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: 
      a) le misure di aiuto  in  cui  la  concessione  dell'aiuto  e'
subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria  sede
nello Stato membro interessato o di essere stabilito  prevalentemente
in questo Stato. E' tuttavia ammessa la condizione di avere una  sede
o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al  momento  del
pagamento dell'aiuto; 
      b) le misure di aiuto  in  cui  la  concessione  dell'aiuto  e'
subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti  o
servizi nazionali; 
      c) le misure di  aiuto  che  limitano  la  possibilita'  per  i
beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i  risultati  ottenuti
della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del regolamento (UE) n. 651/2014 si intende per: 
      1. «Produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di
prodotti del suolo e dell'allevamento,  di  cui  all'allegato  I  del
trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura  di
tali prodotti; 
      2. «Prodotti agricoli»: prodotti elencati nell'allegato  I  del
trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura
elencati nell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  1379/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; 
      3. «Imprese in difficolta'»: un'impresa che soddisfa almeno una
delle seguenti circostanze: 
        a) nel caso di societa' a responsabilita'  limitata  (diverse
dalle  PMI  costituitesi  da  meno   di   tre   anni   o,   ai   fini
dell'ammissibilita' a  beneficiare  di  aiuti  al  finanziamento  del
rischio, dalle PMI nei sette anni  dalla  prima  vendita  commerciale
ammissibili a beneficiare di investimenti per  il  finanziamento  del
rischio a seguito della due  diligence  da  parte  dell'intermediario
finanziario selezionato), qualora abbia perso piu'  della  meta'  del
capitale sociale sottoscritto a causa di perdite  cumulate.  Cio'  si
verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve  (e
da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei  fondi
propri della societa') da' luogo a  un  importo  cumulativo  negativo
superiore alla meta' del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della
presente disposizione, per «societa' a responsabilita'  limitata»  si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui  all'allegato
I della direttiva  2013/34/UE  (1)  e,  se  del  caso,  il  «capitale
sociale» comprende eventuali premi di emissione; 
        b) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci abbiano  la
responsabilita' illimitata per i debiti della societa' (diverse dalle
PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilita' a
beneficiare di aiuti al finanziamento  del  rischio,  dalle  PMI  nei
sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a  beneficiare
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della  due
diligence  da  parte  dell'intermediario  finanziario   selezionato),
qualora abbia perso piu' della meta' dei fondi propri, quali indicati
nei conti della societa', a causa di perdite cumulate. Ai fini  della
presente disposizione,  per  «societa'  in  cui  almeno  alcuni  soci
abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa'» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui  all'allegato
II della direttiva 2013/34/UE; 
        c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni previste  dal  diritto  nazionale
per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su  richiesta
dei suoi creditori; 
        d)  qualora  l'impresa  abbia  ricevuto  un  aiuto   per   il
salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o  revocato  la
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per  la  ristrutturazione  e  sia
ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
        e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora,  negli
ultimi due anni: 
          1)   il   rapporto   debito/patrimonio   netto    contabile
dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e, 
          2) il quoziente di copertura degli  interessi  dell'impresa
(EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.