Art. 3 
 
                             Contributi 
 
  1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge,
la Regione concede ai  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
operanti sul territorio regionale da almeno tre anni, contributi  per
la realizzazione di progetti volti al recupero ed alla valorizzazione
dei beni invenduti sul territorio regionale.