Art. 4 Regolamento di attuazione 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, approva il regolamento di attuazione, il quale definisce: a) le linee guida programmatiche con le quali si stabiliscono tempi, criteri, modalita' di attuazione e di finanziamento triennale degli interventi sulla base delle risorse economiche disponibili; b) gli specifici contenuti dei bandi e le modalita' di approvazione e finanziamento dei progetti e delle attivita' di recupero, valorizzazione, stoccaggio e redistribuzione dei beni di cui all'articolo 2; c) l'entita' massima erogabile dei contributi, le procedure ed i termini per la presentazione delle domande; d) la disciplina delle modalita' di realizzazione delle campagne di sensibilizzazione diffusa, di formazione specifica e di informazione di cui all'articolo 5, realizzate con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.