Art. 4 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. La Giunta regionale, entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente  legge  e  sentita  la  commissione  consiliare
competente, approva il regolamento di attuazione, il quale definisce: 
    a) le linee guida programmatiche con  le  quali  si  stabiliscono
tempi, criteri, modalita' di attuazione e di finanziamento  triennale
degli interventi sulla base delle risorse economiche disponibili; 
    b)  gli  specifici  contenuti  dei  bandi  e  le   modalita'   di
approvazione e  finanziamento  dei  progetti  e  delle  attivita'  di
recupero, valorizzazione, stoccaggio e redistribuzione  dei  beni  di
cui all'articolo 2; 
    c) l'entita' massima erogabile dei contributi, le procedure ed  i
termini per la presentazione delle domande; 
    d) la disciplina delle modalita' di realizzazione delle  campagne
di  sensibilizzazione  diffusa,  di   formazione   specifica   e   di
informazione di cui all'articolo 5, realizzate con i soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 2.