Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle  seguenti
medicine non convenzionali: 
    a) agopuntura; 
    b) fitoterapia; 
    c) omeopatia suddivisa nei seguenti sottoelenchi: 
      1) omeopatia; 
      2) omotossicologia; 
      3) antroposofia.