Art. 3 
 
                 Elenchi dei professionisti sanitari 
                esercenti medicine non convenzionali 
 
  1.  Gli  Ordini  professionali   istituiscono   gli   elenchi   dei
professionisti  esercenti  le  medicine  non  convenzionali  di   cui
all'articolo 2. 
  2. Possono iscriversi agli elenchi, di cui al  comma  1,  i  medici
chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e  i  farmacisti  che
hanno effettuato i percorsi formativi ai sensi dell'articolo 4. 
  3. L'iscrizione negli elenchi di cui al  comma  1  non  costituisce
condizione   necessaria   per   l'esercizio   delle   medicine    non
convenzionali che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.