Art. 4 
 
                Criteri e obiettivi della formazione 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione agli elenchi di cui  all'articolo  3,  i
medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti
effettuano un percorso formativo con oneri a proprio carico. 
  2. Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve
corrispondere ai criteri e agli obiettivi  individuati  dall'Accordo,
nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.