Art. 6 
 
                Commissione regionale permanente per 
               le discipline mediche non convenzionali 
 
  1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente  legge
e' istituita, presso la direzione regionale competente in materia  di
sanita',  la  Commissione  regionale  permanente  per  le  discipline
mediche non convenzionali. 
  2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta: 
    a)  dal  responsabile  della  direzione  della  Giunta  regionale
competente in materia sanitaria; 
    b) da un rappresentante delle universita' presenti sul territorio
regionale in cui e' presente almeno una delle seguenti facolta': 
      1) medicina e chirurgia; 
      2) veterinaria; 
      3) farmacia; 
      4) odontoiatria. 
    c) da  un  rappresentante  per  ciascuno  degli  indirizzi  della
medicina  non  convenzionale  di  cui   all'articolo   2,   designato
dall'assessorato regionale competente in materia di sanita'; 
    d) da un rappresentante designato dall'Ordine  professionale  dei
medici chirurghi e degli odontoiatri; 
    e) da un rappresentante designato dall'Ordine  professionale  dei
farmacisti; 
    f) da un rappresentante designato dall'Ordine  professionale  dei
veterinari; 
    g) da  un  rappresentante  delle  organizzazioni  di  tutela  dei
consumatori designato dalla Consulta  regionale  per  la  tutela  dei
consumatori e  degli  utenti,  di  cui  all'articolo  4  della  legge
regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti  per  la  tutela  dei
consumatori e degli utenti). 
  3. I componenti della  Commissione  eleggono  un  presidente  e  un
vicepresidente, scelti tra i propri membri. 
  4. La Commissione e' assistita da una segreteria tecnica,  composta
da  personale  dipendente  della  direzione  della  Giunta  regionale
competente in  materia  di  sanita'  che  provvede  agli  adempimenti
preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa. 
  5. Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa la meta'
piu' uno dei componenti. La Commissione delibera  a  maggioranza  dei
presenti. 
  6. La Commissione dura in carica  quattro  anni  ed  e'  costituita
secondo criteri  e  modalita'  determinati  dalla  Giunta  regionale,
sentita la commissione consiliare competente. 
  7. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito.