Art. 6 Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali 1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge e' istituita, presso la direzione regionale competente in materia di sanita', la Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali. 2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta: a) dal responsabile della direzione della Giunta regionale competente in materia sanitaria; b) da un rappresentante delle universita' presenti sul territorio regionale in cui e' presente almeno una delle seguenti facolta': 1) medicina e chirurgia; 2) veterinaria; 3) farmacia; 4) odontoiatria. c) da un rappresentante per ciascuno degli indirizzi della medicina non convenzionale di cui all'articolo 2, designato dall'assessorato regionale competente in materia di sanita'; d) da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri; e) da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei farmacisti; f) da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei veterinari; g) da un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti). 3. I componenti della Commissione eleggono un presidente e un vicepresidente, scelti tra i propri membri. 4. La Commissione e' assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente della direzione della Giunta regionale competente in materia di sanita' che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa. 5. Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa la meta' piu' uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. 6. La Commissione dura in carica quattro anni ed e' costituita secondo criteri e modalita' determinati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 7. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito.