Art. 7 
 
           Compiti della Commissione regionale permanente 
             per le discipline mediche non convenzionali 
 
  1. La Commissione di cui all'articolo 6, nel rispetto  dell'Accordo
e della normativa statale e comunitaria vigente, propone: 
    a) i criteri e le modalita' di accreditamento e di verifica degli
istituti di formazione  nelle  singole  discipline  di  medicine  non
convenzionali di cui all'articolo 2; 
    b) i criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti
accreditati per le singole discipline di medicina non convenzionale; 
    c) i criteri per il riconoscimento dei titoli di  studio  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c). 
  2. La Commissione inoltre: 
    a) coordina e promuove la divulgazione delle  discipline  mediche
non convenzionali  nell'ambito  di  programmi  di  prevenzione  e  di
educazione alla salute; 
    b)   redige   annualmente   un   monitoraggio    sui    risultati
dell'attivita' svolta.