Art. 7 Compiti della Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali 1. La Commissione di cui all'articolo 6, nel rispetto dell'Accordo e della normativa statale e comunitaria vigente, propone: a) i criteri e le modalita' di accreditamento e di verifica degli istituti di formazione nelle singole discipline di medicine non convenzionali di cui all'articolo 2; b) i criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati per le singole discipline di medicina non convenzionale; c) i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). 2. La Commissione inoltre: a) coordina e promuove la divulgazione delle discipline mediche non convenzionali nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute; b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attivita' svolta.