Art. 8 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Le disposizioni previste dalla presente legge non  si  applicano
alle professioni di medico veterinario  e  di  farmacista  fino  alla
definizione dell'ulteriore accordo previsto dall'articolo  10,  comma
5, dell'Accordo, previa l'acquisizione  di  parere  delle  rispettive
federazioni nazionali per l'estensione di tali disposizioni.