Art. 3 Finalita' 1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere i distretti rurali, interviene con politiche finalizzate a: a. favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando e consolidando il coordinamento e le relazioni tra le imprese; b. rendere coerenti le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessita' economiche ambientali e territoriali; c. migliorare la qualita' di conformita' dei processi e delle aziende; d. promuovere la sicurezza degli alimenti; e. sostenere la presenza sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese; f. valorizzare la produzione agricola; g. migliorare la qualita' territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale; h. contribuire al mantenimento e alla crescita dell'occupazione; i. valorizzare ed incrementare la filiera foresta-legno e la filiera agro-energia con il relativo mercato delle biomasse. 2. La Regione Abruzzo realizza le finalita' previste dalla presente legge con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei soggetti operanti sul territorio del distretto, anche con l'utilizzo di strumenti di programmazione negoziata.