Art. 3 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere  i  distretti  rurali,
interviene con politiche finalizzate a: 
  a. favorire i processi di riorganizzazione interna  del  distretto,
rafforzando e consolidando il coordinamento e  le  relazioni  tra  le
imprese; 
  b.  rendere  coerenti  le  strutture  produttive  esistenti  e   le
infrastrutture di servizio alle necessita'  economiche  ambientali  e
territoriali; 
  c. migliorare la qualita'  di  conformita'  dei  processi  e  delle
aziende; 
  d. promuovere la sicurezza degli alimenti; 
  e. sostenere la presenza sui mercati  nazionali  ed  internazionali
delle imprese; 
  f. valorizzare la produzione agricola; 
  g. migliorare la qualita' territoriale, ambientale e  paesaggistica
dello spazio rurale; 
  h. contribuire al mantenimento e alla crescita dell'occupazione; 
  i. valorizzare  ed  incrementare  la  filiera  foresta-legno  e  la
filiera agro-energia con il relativo mercato delle biomasse. 
  2. La Regione Abruzzo realizza le finalita' previste dalla presente
legge con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei soggetti operanti
sul territorio del distretto, anche con l'utilizzo  di  strumenti  di
programmazione negoziata.