Art. 4 
 
                 Individuazione dei distretti rurali 
             e costituzione delle societa' di distretto 
 
  1.  Il  Comitato  promotore  si  costituisce  mediante   protocollo
d'intesa tra gli enti locali e i soggetti  privati  che  operano  nel
sistema integrato in ambito locale cosi' come definito  dall'articolo
3. 
  2. I soggetti aderenti al protocollo d'intesa sono  rappresentativi
delle  caratteristiche  del  territorio  e  devono  appartenere  alle
strutture produttive, tradizionali, storiche e sociali del territorio
del distretto. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 sono: 
  a. enti locali territoriali ed altri enti pubblici; 
  b. soggetti privati produttivi operanti nell'ambito del distretto; 
  c. associazioni di rappresentanza della cooperazione; 
  d.   organizzazioni    professionali    agricole,    sindacali    e
ambientaliste. 
  4. Nel protocollo d'intesa  viene  individuato  un  ente  locale  o
soggetto privato con funzioni di  referente  e  coordinatore  per  lo
svolgimento delle attivita' organizzative. 
  5. La Giunta regionale, previa valutazione tecnica della competente
struttura regionale, riconosce con proprio atto i distretti rurali. 
  6.  Dopo  l'avvenuto  riconoscimento,  il  nucleo   promotore   del
distretto  avvia  la  costituzione  della  societa'   di   distretto,
costituita  da  imprenditori  privati  e  loro  rappresentanze,  enti
locali, parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo
d'intesa tenuto  conto  di  eventuali  osservazioni  formulate  dalla
Regione. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della
costituzione della societa' di distretto.