Art. 4 Individuazione dei distretti rurali e costituzione delle societa' di distretto 1. Il Comitato promotore si costituisce mediante protocollo d'intesa tra gli enti locali e i soggetti privati che operano nel sistema integrato in ambito locale cosi' come definito dall'articolo 3. 2. I soggetti aderenti al protocollo d'intesa sono rappresentativi delle caratteristiche del territorio e devono appartenere alle strutture produttive, tradizionali, storiche e sociali del territorio del distretto. 3. I soggetti di cui al comma 2 sono: a. enti locali territoriali ed altri enti pubblici; b. soggetti privati produttivi operanti nell'ambito del distretto; c. associazioni di rappresentanza della cooperazione; d. organizzazioni professionali agricole, sindacali e ambientaliste. 4. Nel protocollo d'intesa viene individuato un ente locale o soggetto privato con funzioni di referente e coordinatore per lo svolgimento delle attivita' organizzative. 5. La Giunta regionale, previa valutazione tecnica della competente struttura regionale, riconosce con proprio atto i distretti rurali. 6. Dopo l'avvenuto riconoscimento, il nucleo promotore del distretto avvia la costituzione della societa' di distretto, costituita da imprenditori privati e loro rappresentanze, enti locali, parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d'intesa tenuto conto di eventuali osservazioni formulate dalla Regione. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della costituzione della societa' di distretto.