Art. 6 
 
                   Contenuti e procedure del piano 
 
  1. Il Piano di distretto  e'  adottato  dalla  Regione  sentite  le
rappresentanze  economiche,  sociali  e  istituzionali   maggiormente
rappresentative  del  territorio  regionale  interessato,  e  i  suoi
contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in funzione della
tipologia di distretto, sono cosi' rappresentati: 
  a. processi di  coesione  e  correlazione  tra  i  diversi  settori
produttivi presenti all'interno del distretto rurale; 
  b.  riorganizzazione  delle  filiere  produttive,  comprese  quelle
foresta-legno e  dell'agro-energia,  ai  fini  dell'incremento  della
competitivita' e della salvaguardia ambientale; 
  c.  sostenibilita'  ambientale  anche  attraverso   la   promozione
dell'efficienza energetica e lo sviluppo di  risorse  energetiche  da
fonti rinnovabili; 
  d. mantenimento e crescita  occupazionale  dei  settori  produttivi
economici anche attraverso azioni di formazione; 
  e.  creazione  e   miglioramento   di   strutture   produttive   ed
infrastrutture di servizio adeguate per le  esigenze  funzionali  del
distretto; 
  f. sviluppo di relazioni economiche fra i soggetti del distretto in
chiave interprofessionale; 
  g.  conservazione,  tutela  e  valorizzazione  delle   connotazioni
paesaggistiche ed ambientali  del  territorio,  anche  attraverso  la
promozione della multifunzionalita' dell'agricoltura. 
  2. Il Piano di distretto deve prevedere almeno: 
  a.  l'analisi  sintetica  della  situazione   esistente   e   delle
prospettive   della   produzione,   lavorazione,   trasformazione   e
commercializzazione,  distribuzione  e  consumo  dei   prodotti   del
distretto compresi quelli della filiera foresta-legno e della filiera
dell'agro-energia,   nonche'   delle   problematiche   ambientali   e
territoriali; 
  b. la descrizione della situazione  esistente  ed  una  valutazione
delle  prospettive  delle   diverse   forme   di   interrelazione   e
interdipendenza tra  imprese  della  produzione,  della  lavorazione,
della  trasformazione  e  della  commercializzazione   dei   prodotti
agricoli, dei prodotti agro-forestali e della produzione  di  energia
da fonti rinnovabili, ed altri soggetti locali; 
    c.   l'indicazione   delle   politiche   agricole    e    rurali,
agro-forestali e agro-energetiche significative per il distretto,  la
tutela  e  la  valorizzazione  delle   produzioni   agricole,   delle
produzioni   della   filiera   foresta-legno    e    della    filiera
dell'agro-energia,  delle  risorse  ambientali  e  territoriali,  del
paesaggio e delle tradizioni rurali; 
  d. la definizione di progetti di innovazione; 
  e. l'adesione di un numero minimo di imprese  (PMI),  comunque  non
inferiore  a  dieci,  nonche'  le  associazioni  di  categoria   piu'
rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese; 
  f.  le  proposte  di   interventi   per   l'ammodernamento   e   la
razionalizzazione dei processi produttivi  e  per  la  valorizzazione
delle produzioni del  distretto  privilegiando  l'utilizzo  in  forma
integrata degli strumenti finanziari disponibili. 
  3. Il Piano di  distretto  e'  approvato  dalla  Giunta  regionale,
previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta
giorni. 
  4. Il Piano di distretto puo' essere modificato, su proposta  delle
societa' di distretto con le procedure previste dai commi 1 e 2.