Art. 6 Contenuti e procedure del piano 1. Il Piano di distretto e' adottato dalla Regione sentite le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali maggiormente rappresentative del territorio regionale interessato, e i suoi contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in funzione della tipologia di distretto, sono cosi' rappresentati: a. processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno del distretto rurale; b. riorganizzazione delle filiere produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agro-energia, ai fini dell'incremento della competitivita' e della salvaguardia ambientale; c. sostenibilita' ambientale anche attraverso la promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo di risorse energetiche da fonti rinnovabili; d. mantenimento e crescita occupazionale dei settori produttivi economici anche attraverso azioni di formazione; e. creazione e miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali del distretto; f. sviluppo di relazioni economiche fra i soggetti del distretto in chiave interprofessionale; g. conservazione, tutela e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche ed ambientali del territorio, anche attraverso la promozione della multifunzionalita' dell'agricoltura. 2. Il Piano di distretto deve prevedere almeno: a. l'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto compresi quelli della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, nonche' delle problematiche ambientali e territoriali; b. la descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della produzione, della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti agro-forestali e della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed altri soggetti locali; c. l'indicazione delle politiche agricole e rurali, agro-forestali e agro-energetiche significative per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, delle produzioni della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio e delle tradizioni rurali; d. la definizione di progetti di innovazione; e. l'adesione di un numero minimo di imprese (PMI), comunque non inferiore a dieci, nonche' le associazioni di categoria piu' rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese; f. le proposte di interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi e per la valorizzazione delle produzioni del distretto privilegiando l'utilizzo in forma integrata degli strumenti finanziari disponibili. 3. Il Piano di distretto e' approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni. 4. Il Piano di distretto puo' essere modificato, su proposta delle societa' di distretto con le procedure previste dai commi 1 e 2.