Art. 9 
 
     Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 25/1988 
 
  1. L'art. 16 della legge regionale 3 marzo 1988, n.  25  (Norme  in
materia di usi civici e gestione  delle  terre  civiche  -  Esercizio
delle funzioni amministrative) e' sostituito con il seguente: 
    «Art.  16  (Forme  organizzative  di  utilizzazione  delle  terre
civiche di categoria "A"). - 1. Le terre civiche di categoria  "A"  o
quelle comunque aventi le  caratteristiche  della  categoria  stessa,
sono gestite: 
  a. dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici; 
      b. attraverso le forme associative, consortili  o  contrattuali
previste  dal  codice  civile   promosse   dai   comuni   e/o   dalle
amministrazioni separate dei beni civici a cui  possono  partecipare,
in qualita' di  soci,  i  proprietari  pubblici  e  privati  di  beni
agro-silvo-pastorali, le imprese e cooperative agricole e  forestali,
gli imprenditori agricoli e  coltivatori  diretti  e,  in  genere,  i
soggetti  della  filiera  bosco-legno.   Tali   forme   di   gestione
necessitano   di   autorizzazione   da   parte   dell'Amministrazione
regionale; 
      c. attraverso concessioni  di  utenza  di  terre  civiche,  che
costituiscano una sufficiente unita' colturale in relazione  ai  fini
produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse  sono
destinate, in favore di societa'  cooperative  e  loro  consorzi  e/o
coltivatori diretti o imprenditori agricoli. 
  2. Le forme di gestione di cui alla lettera  a)  del  comma  1  del
presente  articolo  non  necessitano  di  autorizzazione   da   parte
dell'Amministrazione regionale. 
  3. Le concessioni in utenza di cui alla lettera c) del comma 1  del
presente articolo sono proposte  dal  comune  o  dall'amministrazione
separata  frazionale  ed   autorizzate,   a   seguito   di   apposita
istruttoria, con apposito atto dal Servizio regionale di cui all'art.
4 della presente legge e per la durata  massima  prevista  nei  piani
adottati dagli  enti  gestori  nel  rispetto  della  legge  regionale
3/2014. Nell'istruttoria e nella concessione si  terra'  conto  della
capacita'  tecnica  e  della  professionalita'  dei  richiedenti   in
relazione alle  particolari  esigenze  derivanti  dalla  destinazione
delle terre ad attivita' colturali, boschive e pascolive.».