Art. 9 Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 25/1988 1. L'art. 16 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) e' sostituito con il seguente: «Art. 16 (Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria "A"). - 1. Le terre civiche di categoria "A" o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite: a. dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici; b. attraverso le forme associative, consortili o contrattuali previste dal codice civile promosse dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici a cui possono partecipare, in qualita' di soci, i proprietari pubblici e privati di beni agro-silvo-pastorali, le imprese e cooperative agricole e forestali, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno. Tali forme di gestione necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale; c. attraverso concessioni di utenza di terre civiche, che costituiscano una sufficiente unita' colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate, in favore di societa' cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o imprenditori agricoli. 2. Le forme di gestione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo non necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale. 3. Le concessioni in utenza di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono proposte dal comune o dall'amministrazione separata frazionale ed autorizzate, a seguito di apposita istruttoria, con apposito atto dal Servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge e per la durata massima prevista nei piani adottati dagli enti gestori nel rispetto della legge regionale 3/2014. Nell'istruttoria e nella concessione si terra' conto della capacita' tecnica e della professionalita' dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attivita' colturali, boschive e pascolive.».