Art. 13 Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del 2004 1. L'art. 12 della legge regionale n. 21 del 2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale) 1. Il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata ambientale sono esercitati dall'autorita' competente, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attivita' ispettive. La Giunta regionale inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dalle autorita' competenti secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attivita' ispettive che e' aggiornato periodicamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. La Giunta regionale promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l'analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli. Sulla base degli esiti di tali analisi, e in considerazione di quanto previsto dalle linee guida sui controlli di cui all'art. 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Giunta regionale puo' definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo della gestione delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate. 4. Per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 l'autorita' competente si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attivita' ispettiva di competenza».