Art. 13 
 
   Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del 2004 
 
  1. L'art. 12 della legge regionale n. 21 del 2004 e' sostituito dal
seguente: 
 
                              «Art. 12 
(Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale) 
 
  1. Il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni  di
autorizzazione integrata ambientale  sono  esercitati  dall'autorita'
competente,  in  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.
29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2.  Al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto   dall'art.
29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n.  152  del
2006 relativamente  al  piano  di  ispezione  ambientale,  la  Giunta
regionale  stabilisce  gli  indirizzi  per  il  coordinamento   delle
attivita' ispettive. La Giunta regionale inoltre,  sulla  base  delle
proposte predisposte e presentate dalle autorita' competenti  secondo
gli indirizzi suddetti, approva un piano di attivita'  ispettive  che
e' aggiornato periodicamente,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito
dall'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n.
152 del 2006. 
  3. La Giunta  regionale  promuove  la  definizione  di  report  per
settore o tipologia di installazioni e l'analisi delle condizioni  di
gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei  controlli.  Sulla  base
degli esiti di tali analisi, e in considerazione di  quanto  previsto
dalle linee guida sui controlli di cui all'art. 14 del  decreto-legge
9  febbraio  2012,  n.  5  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 4 aprile  2012,  n.  35,  la  Giunta  regionale  puo'  definire
specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni
di monitoraggio e controllo  della  gestione  delle  installazioni  e
individuare le eventuali modifiche da apportare  alle  autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate. 
  4. Per l'esercizio delle attivita' di cui al  comma  1  l'autorita'
competente si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'art.  3
della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i  controlli  periodici
programmati sia per l'attivita' ispettiva di competenza».