Art. 15 Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 21 del 2004 1. L'art. 13 della legge regionale n. 21 del 2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Poteri sostitutivi) 1. Qualora l'autorita' competente non rilasci l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'art. 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonche' quelli di cui all'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita')».