Art. 15 
 
   Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 21 del 2004 
 
  1. L'art. 13 della legge regionale n. 21 del 2004 e' sostituito dal
seguente: 
 
                              «Art. 13 
                        (Poteri sostitutivi) 
 
  1. Qualora  l'autorita'  competente  non  rilasci  l'autorizzazione
integrata  ambientale  entro  il  termine  di  cui  all'art.  10,  si
applicano i poteri sostitutivi di cui  al  comma  9-bis  dell'art.  2
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi)  nonche'  quelli  di  cui  all'art.  30  della  legge
regionale 24 marzo 2004, n. 6  (Riforma  del  sistema  amministrativo
regionale  e  locale.  Unione  europea  e  relazioni  internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita')».