Art. 19 Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 21 del 2004 1. L'art. 17 della legge regionale n. 21 del 2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Effetti transfrontalieri) 1. Nel caso in cui il funzionamento di una installazione possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, l'autorita' competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'art. 26 della direttiva n. 2010/75/UE».