Art. 19 
 
   Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 21 del 2004 
 
  1. L'art. 17 della legge regionale n. 21 del 2004 e' sostituito dal
seguente: 
 
                              «Art. 17 
                     (Effetti transfrontalieri) 
 
  1. Nel caso in cui il  funzionamento  di  una  installazione  possa
avere effetti negativi e  significativi  sull'ambiente  di  un  altro
Stato  dell'Unione  europea,  l'autorita'   competente   informa   il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
l'adempimento degli obblighi  di  cui  all'art.  32-bis  del  decreto
legislativo n.  152  del  2006  e  all'art.  26  della  direttiva  n.
2010/75/UE».