Art. 21 Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2004 1. L'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Disposizioni finali) 1. Le pubblicazioni nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento di cui all'art. 8, comma 2, nonche' delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'art. 10, comma 6, sono a carico della Regione ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28)».