Art. 21 
 
   Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2004 
 
  1. L'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2004 e' sostituito dal
seguente: 
 
                              «Art. 21 
                        (Disposizioni finali) 
 
  1.  Le  pubblicazioni  nel  BURERT  dell'annuncio  dell'avvio   del
procedimento di cui all'art. 8, comma 2, nonche' delle autorizzazioni
integrate ambientali per estratto di cui all'art. 10, comma 6, sono a
carico della Regione ai  sensi  dell'art.  5,  comma  5  della  legge
regionale 6 luglio 2009, n. 7 (Ordinamento del  Bollettino  Ufficiale
Telematico della  Regione  Emilia-Romagna.  Abrogazione  della  legge
regionale 9 settembre 1987, n. 28)».