Art. 23 
 
                Assistenza sanitaria transfrontaliera 
 
  1. La Giunta regionale, nel rispetto delle  disposizioni  nazionali
di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38  (Attuazione  della
direttiva  2011/24/UE  concernente  l'applicazione  dei  diritti  dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera,  nonche'
della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare
il riconoscimento delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  stato
membro) e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di facilitare
l'accesso dei pazienti ad una assistenza  sanitaria  transfrontaliera
sicura e di alta qualita' e di promuovere la cooperazione in  materia
di assistenza sanitaria tra gli  Stati  membri,  adotta  indirizzi  e
indicazioni di carattere attuativo della disciplina statale  per  una
omogenea applicazione della stessa sul territorio regionale. 
  2. Gli atti regionali di cui al comma 1 sono volti  in  particolare
a: 
    a) definire casi e criteri  di  autorizzazione  preventiva  delle
prestazioni sanitarie, modalita' di  rimborso  e  relative  procedure
amministrative,  di  cui  agli  articoli  8,  9,  e  10  del  decreto
legislativo n. 38 del 2014; 
    b) identificare, nell'ambito dell'organizzazione delle  strutture
aziendali  sanitarie,  i  centri  regionali  di  riferimento  per  la
gestione  delle  procedure  di   ricorso   all'assistenza   sanitaria
transfrontaliera e di valutazione clinica delle richieste presentate; 
    c) istituire il Punto di  contatto  regionale,  in  coerenza  con
quanto disposto dall'art. 2 del Patto per la salute 2014-2016, di cui
all'intesa sottoscritta, ai sensi dell'art. 8 della  legge  5  giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), in  data  10  luglio
2014, e dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2014,
per fornire ai pazienti informazioni in  merito  ai  diritti  e  alle
procedure  di  accesso  alla  mobilita'  sanitaria   transfrontaliera
all'interno dell'Unione europea, per consentire un  efficace  scambio
di informazione con il Punto di contatto nazionale. 
    3. La Giunta regionale promuove l'offerta sanitaria di eccellenza
delle  strutture  pubbliche  e  private  accreditate   del   Servizio
sanitario regionale e definisce  le  strategie  volte  a  svilupparne
l'attrattivita'. A tal fine, individua e supporta i  luoghi  di  cura
che,  per  le  caratteristiche  di  alta  specializzazione,   erogano
prestazioni nei confronti dei pazienti degli Stati membri dell'Unione
europea, implementando le condizioni operative necessarie, e promuove
la partecipazione di tali strutture alle reti di riferimento europeo,
secondo quanto disposto all'art. 13 del decreto legislativo n. 38 del
2014.