Art. 27 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2000 1. L'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Contributi alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori) 1. La Regione puo' concedere alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalita' disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente articolo ed eventuali criteri per le priorita' dei finanziamenti».