Art. 27 
 
    Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2000 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2000 e' sostituito  dal
seguente: 
 
                               «Art. 4 
            (Contributi alle Organizzazioni di produttori 
        e alle Associazioni di organizzazioni di produttori) 
 
  1. La Regione puo' concedere alle Organizzazioni  di  produttori  e
alle Associazioni di organizzazioni di produttori, che non beneficino
di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione  comune  di
mercato, contributi entro i limiti e con  le  modalita'  disciplinate
dal regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione  del  25  giugno
2014,  che  dichiara  compatibili  con   il   mercato   interno,   in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006. 
  2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per  la  concessione
dei contributi di cui al presente articolo ed eventuali  criteri  per
le priorita' dei finanziamenti».