Art. 28 
 
    Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2000 
 
  1. L'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2000 e' sostituito  dal
seguente: 
 
                               «Art. 5 
                 (Organizzazioni interprofessionali) 
 
  1. Per Organizzazioni interprofessionali, ai sensi del  regolamento
(UE) n. 1308/2013, per singolo prodotto, per categoria di prodotti  o
per  settore,  si  intendono   quegli   organismi   che   raggruppano
rappresentanti delle attivita' economiche connesse con la produzione,
la   trasformazione   e   la   commercializzazione    dei    prodotti
agroalimentari. 
  2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute
dalla Regione e iscritte nell'apposito elenco  purche'  presentino  i
requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti europei. Le
Organizzazioni  interprofessionali  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti ulteriori requisiti: 
    a) avere sede operativa nel territorio regionale; 
    b) operare in una  circoscrizione  economica,  come  definita  al
comma 3, il  cui  volume  globale  della  produzione  o  commercio  o
trasformazione sia riferito per almeno il 51 per cento al  territorio
regionale, garantendo comunque che ogni  settore  della  filiera  sia
rappresentato in modo equilibrato; 
    c) detenere  nel  territorio  regionale  o  nella  circoscrizione
economica almeno un volume significativo di prodotto  definito  dalla
Giunta; 
    d) prevedere obblighi statutari al fine di: 
      1) limitare l'adesione di  ciascun  partecipante  ad  una  sola
Organizzazione interprofessionale del medesimo settore  nello  stesso
territorio; 
      2) regolamentare eventuali rapporti dell'organizzazione  stessa
con altre Organizzazioni Interprofessionali anche aventi  sede  fuori
dal territorio regionale; 
      3) tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera,
attraverso  modalita'  di  composizione  degli  organi  sociali   che
garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi; 
      4) garantire che le regole comuni, che riguardino tutte le fasi
della filiera, siano approvate con procedure tali  da  assicurare  la
partecipazione di tutte le componenti; 
      5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo  dell'indennizzo
da corrispondere alle  imprese  danneggiate  dalla  violazione  degli
accordi sottoscritti; 
      6) garantire, nei procedimenti  di  conciliazione  e  procedure
arbitrali   per   controversie   tra    membri    dell'Organizzazione
interprofessionale, modalita' di composizione del collegio  arbitrale
che  assicurino  l'equilibrio  tra  gli  interessi  delle  parti   in
conflitto; 
      7) prevedere il conferimento da parte dei  soci  di  contributi
finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione. 
  3. Ai fini della presente legge  per  circoscrizione  economica  si
intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe
o  vicine,  nelle  quali   le   condizioni   di   produzione   e   di
commercializzazione siano omogenee. 
  4.  La  Giunta  regionale  specifica  il  contenuto  dei  requisiti
necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalita'  per
il controllo dei medesimi».