Art. 34 
 
Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n.  15  del  2013  in
                    materia di destinazione d'uso 
 
  1. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del  12  dicembre  2006,  relativa  ai  servizi  del
mercato interno e degli articoli 10, comma 2, e  23-ter  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia.
(Testo A)), l'art. 28 della legge regionale 30  luglio  2013,  n.  15
(Semplificazione  della  disciplina  edilizia)  e'   sostituito   dal
seguente: 
 
                              «Art. 28 
                (Mutamento della destinazione d'uso) 
 
  1.  Costituisce  mutamento  d'uso  rilevante   sotto   il   profilo
urbanistico  ed   edilizio   la   sostituzione   dell'uso   in   atto
nell'immobile con altra destinazione d'uso definita ammissibile dagli
strumenti urbanistici ai sensi del comma 2. 
  2. Gli strumenti di pianificazione urbanistica possono  individuare
nel centro storico e  in  altri  ambiti  determinati  del  territorio
comunale  le   destinazioni   d'uso   ammissibili   degli   immobili,
attenendosi  alle  definizioni  uniformi   stabilite   dall'atto   di
coordinamento tecnico previsto dall'art. 12, comma 4, lettera g), ove
emanato.  Fino  all'adeguamento  degli  strumenti  di  pianificazione
urbanistica a  quanto  disposto  dal  presente  comma,  continuano  a
trovare applicazione le  previsioni  dei  piani  vigenti,  contenenti
l'individuazione delle destinazioni d'uso ammissibili. 
  3. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  il  mutamento  di
destinazione d'uso  comporta  una  modifica  del  carico  urbanistico
qualora   preveda   l'assegnazione   dell'immobile   o    dell'unita'
immobiliare ad una diversa  categoria  funzionale  tra  quelle  sotto
elencate: 
    a) residenziale; 
    b) turistico ricettiva; 
    c) produttiva; 
    d) direzionale; 
    e) commerciale; 
    f) rurale. 
  4. La legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi  possono
individuare specifiche destinazioni d'uso che presentano  un  diverso
carico  urbanistico  pur  facendo  parte  della  medesima   categoria
funzionale e che richiedono per  questa  ragione  differenti  criteri
localizzativi  e  diverse  dotazioni  territoriali  e  pertinenziali.
Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti
contenenti le previsioni di cui al presente comma. 
  5. Qualora la nuova destinazione determini un  aumento  del  carico
urbanistico, come definito dai commi 3 e 4,  il  mutamento  d'uso  e'
subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali  e
pertinenziali richieste e comporta il versamento della differenza tra
gli oneri di urbanizzazione per la nuova  destinazione  d'uso  e  gli
oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in
atto. E' fatta salva la  possibilita'  di  monetizzare  le  aree  per
dotazioni  territoriali  nei   casi   previsti   dall'articolo   A-26
dell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000. 
  6. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita' immobiliare e'
quella stabilita  dal  titolo  abilitativo  che  ne  ha  previsto  la
costruzione o  l'ultimo  intervento  di  recupero  o,  in  assenza  o
indeterminatezza  del   titolo,   dalla   classificazione   catastale
attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri  documenti
probanti. In carenza di ogni documentazione, si fa  riferimento  alla
destinazione  d'uso  in  atto,  in  termini   di   superficie   utile
prevalente. 
  7. Non costituisce mutamento d'uso ed  e'  attuato  liberamente  il
cambio dell'uso in atto nell'unita' immobiliare entro il  limite  del
30 per cento della superficie utile  dell'unita'  stessa  e  comunque
compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento
d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola  a
superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti  dell'impresa
stessa, secondo quanto previsto dall'art. 4 del  decreto  legislativo
18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e  modernizzazione  del  settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della  legge  5  marzo  2001,  n.  57),
purche' contenuta entro il limite del 20 per cento  della  superficie
totale degli immobili  e  comunque  entro  il  limite  di  250  metri
quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche,  di  500  metri
quadrati. Tale attivita' di vendita puo' essere altresi'  attuata  in
strutture precarie o amovibili nei  casi  stabiliti  dagli  strumenti
urbanistici». 
  2. I Comuni adeguano gli strumenti  di  pianificazione  urbanistica
alle previsioni dell'art. 28, commi 3 e 4, della legge  regionale  n.
15  del  2013,  con  deliberazione  del  Consiglio   comunale   entro
centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  articolo;
decorso inutilmente tale termine, i medesimi  commi  3  e  4  trovano
diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni di piano  con  essi
incompatibili. 
  3. Fino alla ridefinizione delle  tabelle  parametriche,  ai  sensi
dell'art. 30,  comma  3,  della  legge  regionale  n.  15  del  2013,
continuano a trovare  applicazione  le  deliberazioni  dell'Assemblea
legislativa 4 marzo 1998, n.  849  (Aggiornamento  delle  indicazioni
procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione  di  cui
agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.  10)  e  n.  850
(Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli  oneri
di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28  gennaio
1977, n. 10).