Art. 35 
 
Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia
                        di destinazione d'uso 
 
  1. All'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 15 del  2013,  la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) un mutamento della destinazione d'uso degli immobili  nei  casi
previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 28». 
  2. Il presente articolo entra in vigore il  centottantesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore della presente legge.