Art. 35 Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso 1. All'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) un mutamento della destinazione d'uso degli immobili nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 28». 2. Il presente articolo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.