Art. 37 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2012 dopo
le parole: «particolarmente invasive» aggiungere le parole: «e per la
tutela delle specie di interesse storico culturale». 
  2. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 7
novembre 2012, n. 11 (Norme  per  la  tutela  della  fauna  ittica  e
dell'ecosistema  acquatico  e  per   la   disciplina   della   pesca,
dell'acquacoltura e delle attivita' connesse  nelle  acque  interne),
sono aggiunte le  parole:  «fatto  salvo  l'uso  di  pesce  non  vivo
porzionato». 
  3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 25 della  legge  regionale
n. 11 del 2012 le parole «da € 500,00 a €  3000,00»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da € 1000,00 a € 6000,00». 
  4. La lettera e) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale  n.
11 del 2012 e' sostituita dalla seguente: 
  «e) pesca, immissione, trasporto e allevamento  di  specie  ittiche
non autorizzate: da € 1000,00 a € 6000,00». 
  5. Dopo la  lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  25  della  legge
regionale n. 11 del 2012 aggiungere la nuova lettera: 
  «e bis) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti:  da  €
500,00 a € 3000,00». 
  6. Il comma 3 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b),  c)  e  d)
gli agenti accertatori, qualora  competenti,  procedono  altresi'  al
sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di  cui  al
comma 1, lettera c)  gli  agenti  accertatori  procedono  anche  alla
confisca degli attrezzi e del pescato, nonche' al  sequestro  e  alla
confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione  del
pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri  casi
di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e  k),  gli  agenti
provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta.  Il
materiale ittico sequestrato ancora vivo e' reimmesso  immediatamente
nei  corsi  d'acqua  a  cura  del  personale  di   vigilanza;   delle
reimmissioni effettuate e' data certificazione con apposito verbale».