Art. 37 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2012 dopo le parole: «particolarmente invasive» aggiungere le parole: «e per la tutela delle specie di interesse storico culturale». 2. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse nelle acque interne), sono aggiunte le parole: «fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato». 3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2012 le parole «da € 500,00 a € 3000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da € 1000,00 a € 6000,00». 4. La lettera e) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2012 e' sostituita dalla seguente: «e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da € 1000,00 a € 6000,00». 5. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2012 aggiungere la nuova lettera: «e bis) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da € 500,00 a € 3000,00». 6. Il comma 3 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente: «3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresi' al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonche' al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate e' data certificazione con apposito verbale».