Art. 39 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2015 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) e' sostituito dal seguente: «1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e all'art. 20 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica), attuativo dell'art. 142 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone e' dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validita' del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare».