Art. 39 
 
      Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2015 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 2015,  n.
2 (Disposizioni collegate alla legge  finanziaria  per  il  2015)  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. I canoni di concessione  derivanti  dall'utilizzo  del  demanio
idrico di cui all'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n.  7
(Disposizioni in materia  ambientale.  Modifiche  ed  integrazioni  a
leggi regionali) e all'art. 20 del regolamento regionale 20  dicembre
2001, n. 41  (Regolamento  per  la  disciplina  del  procedimento  di
concessione di acqua pubblica), attuativo dell'art. 142  della  legge
regionale 21 aprile 1999, n.  3  (Riforma  del  sistema  regionale  e
locale), sono dovuti per anno solare e  vanno  versati  entro  il  31
marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni  rilasciate  o  in
scadenza in corso d'anno il canone e'  dovuto  in  ragione  di  ratei
mensili pari a un  dodicesimo  per  ciascun  mese  di  validita'  del
provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari  o  inferiore
all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono
essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta  la  durata  della
concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare».