Art. 4 
 
    Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 21 del 2004 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale n. 21 del 2004 e' sostituito  dal
seguente: 
 
                               «Art. 3 
                       (Autorita' competente) 
 
  1. Nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'  metropolitane,
sulle province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni),  l'autorita'
competente  all'esercizio  delle  funzioni  amministrative  derivanti
dalla presente legge e' la  Citta'  metropolitana  di  Bologna  o  la
Provincia territorialmente interessata. 
  2. Nell'espletamento  dei  compiti  e  delle  procedure  conferite,
l'autorita'  competente  istituisce   o   individua   una   struttura
organizzativa  preposta  all'espletamento  delle  attivita'  relative
all'effettuazione dei compiti e delle  procedure  disciplinate  dalla
presente legge. 
  3.  Qualora  un'installazione  interessi  il  territorio  di   piu'
autorita'  competenti,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   e'
rilasciata d'intesa tra queste. Nel caso di installazioni che possono
avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre autorita'
competenti, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 152  del
2006, l'autorita' competente e' tenuta  a  darne  informazione  e  ad
acquisire i pareri  di  tali  autorita'  nonche'  degli  enti  locali
interessati dagli impatti. 
  4. Qualora l'autorita' competente si avvalga dell'Agenzia regionale
per la prevenzione e l'ambiente  dell'Emilia-Romagna  (ARPA)  di  cui
alla legge regionale 19 aprile  1995,  n.  44  (Riorganizzazione  dei
controlli ambientali e  istituzione  dell'Agenzia  regionale  per  la
prevenzione e l'ambiente  (ARPA)  dell'Emilia-Romagna),  il  compenso
dovuto non puo' superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse
quali spese istruttorie ed e'  definito  dalla  Giunta  regionale  in
misura forfettaria, previo parere del Comitato di  indirizzo  di  cui
all'art. 8 della legge regionale n. 44 del 1995».