Art. 40 
 
  Legge regionale n. 5 del 2015. Commissione assembleare competente 
 
  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la
Commissione regionale di cui alla legge regionale 15 luglio 2011,  n.
8 (Istituzione della  Commissione  regionale  per  la  promozione  di
condizioni  di  piena  parita'  tra  donne  e   uomini)   assume   la
denominazione di «Commissione per la parita' e per  i  diritti  delle
persone»  e  svolge  le   funzioni   attribuite   alla   «Commissione
assembleare competente» dalla legge regionale 27 maggio  2015,  n.  5
(Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale  tramite  la
valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel  mondo.
Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi  a
favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta  degli
emiliano-romagnoli nel mondo).