Art. 40 Legge regionale n. 5 del 2015. Commissione assembleare competente 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale di cui alla legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parita' tra donne e uomini) assume la denominazione di «Commissione per la parita' e per i diritti delle persone» e svolge le funzioni attribuite alla «Commissione assembleare competente» dalla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo).