Art. 8 
 
    Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2004 
 
  1. L'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2004 e' sostituito  dal
seguente: 
 
                               «Art. 7 
          (Domanda di autorizzazione integrata ambientale) 
 
  1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e' predisposta
e presentata nel rispetto dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti
dall'art. 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Per le verifiche di completezza e per le eventuali  integrazioni
della domanda e della relativa documentazione, si procede ai sensi di
quanto disposto dall'art. 29-ter, comma 4 del decreto legislativo  n.
152 del 2006. 
  3. Il gestore  presenta  la  domanda  di  autorizzazione  integrata
ambientale allo Sportello unico per le attivita' produttive di cui al
decreto del Presidente della Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino  della  disciplina
sullo Sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art.
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La domanda  e'
presentata per via telematica, secondo le modalita' individuate dalla
Giunta regionale. 
  4. Nel rispetto della normativa vigente in materia  di  tutela  del
segreto industriale o commerciale, il gestore puo' richiedere, sia in
sede di domanda, sia in fase  di  pubblicizzazione  delle  risultanze
delle  verifiche  ispettive,  sia  nelle  comunicazioni  relative  ai
controlli, che non sia  resa  pubblica,  in  tutto  o  in  parte,  la
descrizione dei processi produttivi. In tal caso  il  gestore  allega
una specifica illustrazione, destinata ad essere  resa  pubblica,  in
merito alle  caratteristiche  del  progetto  e  agli  effetti  finali
sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha
accesso  alle  informazioni  relative  alle  installazioni   soggette
all'autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto
industriale  o  commerciale,   con   l'obbligo   di   rispettare   le
disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni».