(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 22 alla Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 27 del 3 luglio 2015) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali 1. Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall'art. 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e' ridotto del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo. Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri e' determinato con arrotondamento all'unita' superiore. 2. Al comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento» aggiungere le parole «, arrotondato all'unita' superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1.»; b) le parole da «e, limitatamente alle giunte comunali,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole «Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori e' fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori e' fissato a tre.». 3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore puo' essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla meta' dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unita' inferiore. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.