Art. 5 Norme in materia di consigli circoscrizionali 1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina. 2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, non puo' essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale. 3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. 4. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.