Art. 2 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2014 
 
  1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014,  n.  17
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40  della
legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40  in   coincidenza   con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione
per  l'esercizio  finanziario  2014  e   del   bilancio   pluriennale
2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) e' inserito il
seguente: 
  «Art. 28-bis (Disposizioni transitorie e finali per  l'applicazione
dell'articolo 28). - 1. Gli impianti di distribuzione carburanti, per
i quali sussiste un'autorizzazione efficace ai sensi dell'articolo  1
del decreto legislativo 11 febbraio 1998,  n.  32  (Razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), della legge  15  marzo  1997,  n.  59),  la  cui
attivita' era sospesa alla data del 19 luglio 2014, possono protrarre
la  sospensione  fino  al  18  novembre   2015   senza   obbligo   di
comunicazione da parte del titolare al Comune competente. 
  2. Entro il 18 novembre 2015, i titolari degli impianti di  cui  al
comma 1 possono  richiedere  al  Comune  competente  l'autorizzazione
all'ulteriore sospensione dell'attivita' fino al 18 luglio 2016. 
  3. Oltre che nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo  28,
si  intendono  decadute   le   autorizzazioni   degli   impianti   di
distribuzione  carburanti  di  cui   all'articolo   1   del   decreto
legislativo n. 32 del 1998 nei seguenti casi: 
    a) qualora l'attivita' dell'impianto al 19 novembre 2015  risulti
sospesa da prima dell'entrata in vigore della  presente  legge  e  il
titolare  non  abbia  richiesto,  oppure  gli  sia  stata  rigettata,
l'autorizzazione alla sospensione di cui al comma 2; 
    b) qualora l'attivita' risulti  ancora  sospesa  al  termine  del
periodo di cui al comma 2; 
    c)  qualora  l'impianto  fosse  attivo  al  19  luglio  2014,  ma
successivamente a questa data l'attivita' venga sospesa per oltre  un
anno senza la comunicazione di cui all'articolo 28. 
  4. Nei casi di decadenza di cui al comma 3,  il  titolare  provvede
alla remissione in pristino del sito entro il termine  stabilito  dal
Comune.».