Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e' inserito il seguente: «2-bis. I titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provveda a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.». 2. Dopo il comma 13 dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 e' inserito il seguente: «13-bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo: a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto; b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalita' commerciale; c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.».