Art. 3 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25  giugno
1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree  pubbliche
in attuazione del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  114)  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. I titoli abilitativi  revocati  sono  ritirati  nella  loro
versione originale dagli uffici che hanno adottato  il  provvedimento
di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e  del  controllo
delle disposizioni in materia  di  commercio.  I  titoli  abilitativi
ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di
revoca  e,  se  diverso  dal  Comune  che  ha  rilasciato  i   titoli
autorizzativi, lo stesso provveda a dargli  comunicazione  sia  della
revoca sia del deposito dei titoli.». 
  2. Dopo il comma 13 dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 12
del 1999 e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo: 
    a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto; 
    b)   le   mostre   zoologiche,   filateliche,   numismatiche    e
mineralogiche, quando non abbiano finalita' commerciale; 
    c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e  moto  d'epoca  che
non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.».