Art. 4 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 
 
  1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 6  della  legge  regionale  10
febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarita'
contributiva da  parte  degli  operatori  del  commercio  sulle  aree
pubbliche) e' inserito il seguente: 
  «4-ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati nella
loro  versione  originale  dagli  uffici  che   hanno   adottato   il
provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della
vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio.
I titoli  abilitativi  ritirati  sono  trasmessi  al  Comune  che  ha
adottato il  provvedimento  di  sospensione  o  revoca.  In  caso  di
sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati  all'intestatario
qualora vengano  meno  le  circostanze  che  avevano  determinato  la
sospensione stessa.».