Art. 5 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1999 
 
  1. Il comma 7 dell'articolo 19-bis della legge regionale  5  luglio
1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede  fissa  in
attuazione del D.lgs. 31  marzo  1998,  n.  114)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «7.  Nei  casi  di  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del
decreto legislativo n. 114 del 1998.». 
  2. Dopo l'articolo 19-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-ter (Norme riguardanti le attivita' di  vendita  esclusiva
di merci ingombranti). - 1.  L'esercizio  dell'attivita'  di  vendita
esclusiva di  merci  ingombranti  e'  assoggettato  al  rispetto  dei
requisiti previsti dalla normativa statale e  regionale  nonche'  dai
regolamenti comunali. 
  2. Ai fini dell'individuazione del  regime  abilitativo  a  cui  e'
sottoposta l'attivita' di vendita di cui al comma 1, la superficie di
vendita dell'esercizio e' calcolata nella misura di un decimo  quando
questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a
10.000 abitanti e a 2.500  mq  nei  restanti  comuni.  Per  superfici
eccedenti le  succitate  dimensioni,  la  superficie  di  vendita  e'
computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e  di  un
quarto per la parte eccedente. 
  3. Sono merci ingombranti i seguenti prodotti: 
    a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori; 
    b) legnami; 
    c) materiali per l'edilizia; 
    d) mobili; 
    e) veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo. 
  4. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del  decreto
legislativo n. 114 del 1998.».