Art. 6 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2003,
n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' di  somministrazione
di alimenti e bevande) e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'esercizio dell'attivita' di somministrazione  di  alimenti  e
bevande e' subordinato al possesso  di  uno  dei  seguenti  requisiti
professionali: 
    a) avere frequentato con esito positivo  un  corso  professionale
per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il  commercio  e
la  preparazione  degli  alimenti,  istituito  o  riconosciuto  dalla
Regione  Emilia-Romagna  o  da  un'altra  Regione  o  dalle  Province
autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno  triennale,  o  di
altra scuola ad indirizzo professionale,  almeno  triennale,  purche'
nel corso di studi siano previste  materie  attinenti  al  commercio,
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande; 
    b) avere esercitato in proprio, per almeno due  anni,  anche  non
continuativi, nell'ultimo  quinquennio,  un'attivita'  d'impresa  nel
settore merceologico alimentare o nel settore della  somministrazione
di alimenti e bevande oppure aver  prestato  la  propria  opera,  per
almeno due anni, anche  non  continuativi,  nell'ultimo  quinquennio,
presso tali imprese in qualita'  di  dipendente  qualificato  addetto
alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti
o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,
se trattasi di  coniuge,  parente  o  affine  entro  il  terzo  grado
dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'INPS; 
    c) essere stato iscritto al registro esercenti  il  commercio  di
cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per
attivita' di somministrazione al pubblico di  alimenti  e  bevande  o
alla sezione speciale  del  medesimo  registro  per  la  gestione  di
impresa turistica, o di essere stato iscritto  al  medesimo  registro
per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a),  b),  e
c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988,  n.
375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971,  n.  426,  sulla
disciplina del commercio), salva cancellazione.». 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 30 luglio 2015 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).