Art. 3 Contenuti della domanda di autorizzione unica ambientale 1. La domanda di autorizzazione unica ambientale e' presentata sulla base del modello unico regionale di cui all'Allegato A. 2. Il modello unico regionale e' reso disponibile attraverso un apposito servizio digitale, attivato nell'ambito del SIRA e pubblicato sui siti istituzionali delle autorita' competenti e della Regione, che consente la compilazione guidata della domanda di autorizzazione unica ambientale, comprensiva della documentazione tecnica e degli allegati. 3. I SUAP garantiscono l'interoperabilita' con l'archivio regionale e, attraverso l'archivio, con i sistemi informativi delle autorita' competenti realizzati nell'ambito del SIRA, secondo le relative specifiche tecniche di cui all'Allegato A. 4. I SUAP che intendano realizzare propri servizi per la compilazione guidata della domanda adottano le specifiche di cui all'Allegato A. L'archivio regionale e' alimentato attraverso i servizi di interoperabilita' di cui al comma 3, ai fini di garantire lo svolgimento delle attivita' dell'autorita' competente di cui all'articolo 6, comma 5. 5. I SUAP che non utilizzano i servizi telematici messi a disposizione dalla Camera di Commercio che intendono avvalersi del servizio digitale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attivano la funzionalita' di cui all'articolo 6, comma 4, che e' resa disponibile per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla trasmissione al servizio digitale del provvedimento di autorizzazione unica ambientale rilasciato.