Art. 3 
 
                       Contenuti della domanda 
                  di autorizzione unica ambientale 
 
  1. La domanda di  autorizzazione  unica  ambientale  e'  presentata
sulla base del modello unico regionale di cui all'Allegato A. 
  2. Il modello unico regionale e'  reso  disponibile  attraverso  un
apposito  servizio  digitale,  attivato  nell'ambito   del   SIRA   e
pubblicato sui siti istituzionali delle autorita' competenti e  della
Regione, che  consente  la  compilazione  guidata  della  domanda  di
autorizzazione unica  ambientale,  comprensiva  della  documentazione
tecnica e degli allegati. 
  3. I SUAP garantiscono l'interoperabilita' con l'archivio regionale
e, attraverso l'archivio, con i sistemi informativi  delle  autorita'
competenti realizzati  nell'ambito  del  SIRA,  secondo  le  relative
specifiche tecniche di cui all'Allegato A. 
  4.  I  SUAP  che  intendano  realizzare  propri  servizi   per   la
compilazione guidata della domanda  adottano  le  specifiche  di  cui
all'Allegato A.  L'archivio  regionale  e'  alimentato  attraverso  i
servizi di interoperabilita' di cui al comma 3, ai fini di  garantire
lo svolgimento  delle  attivita'  dell'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 6, comma 5. 
  5.  I  SUAP  che  non  utilizzano  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione dalla Camera di Commercio che  intendono  avvalersi  del
servizio digitale  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 43-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445  (Disposizioni  legislative  in  materia  di
documentazione amministrativa),  attivano  la  funzionalita'  di  cui
all'articolo 6, comma 4, che e' resa disponibile per  un  periodo  di
sessanta giorni a decorrere dalla trasmissione al  servizio  digitale
del provvedimento di autorizzazione unica ambientale rilasciato.