Art. 7 
 
                     Aggiornamento e diffusione 
                     del modello unico regionale 
 
  1. Il responsabile della struttura regionale  competente  definisce
entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in   vigore   del   presente
regolamento, con propria determinazione, le specifiche  tecniche  per
l'interoperabilita' ai fini di cui  all'articolo  3,  commi  3  e  4,
tenuto   conto   dei   risultati   raggiunti   dall'Agenda   per   la
semplificazione a livello nazionale. 
  2. Il responsabile della struttura regionale  competente  aggiorna,
con propria determinazione, il  modello  unico  regionale,  adeguando
corrispondentemente le funzionalita' del  servizio  digitale  di  cui
all'articolo 3, comma 2, e ne da' ampia diffusione ai SUAP,  fornendo
adeguata informazione sui siti istituzionali della Regione. 
  3. I SUAP specificano sul proprio sito istituzionale la  modalita',
conforme al presente regolamento, adottata per la presentazione delle
domande di AUA.