Art. 7 Aggiornamento e diffusione del modello unico regionale 1. Il responsabile della struttura regionale competente definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con propria determinazione, le specifiche tecniche per l'interoperabilita' ai fini di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, tenuto conto dei risultati raggiunti dall'Agenda per la semplificazione a livello nazionale. 2. Il responsabile della struttura regionale competente aggiorna, con propria determinazione, il modello unico regionale, adeguando corrispondentemente le funzionalita' del servizio digitale di cui all'articolo 3, comma 2, e ne da' ampia diffusione ai SUAP, fornendo adeguata informazione sui siti istituzionali della Regione. 3. I SUAP specificano sul proprio sito istituzionale la modalita', conforme al presente regolamento, adottata per la presentazione delle domande di AUA.