Art. 11 Integrazioni dell'art. 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «I regolamenti» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga alle leggi provinciali vigenti,». 2. Alla fine del comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «Per favorire l'integrazione e il coordinamento dei procedimenti, compresi quelli di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e per ridurre conseguentemente gli oneri amministrativi a carico dei cittadini, i regolamenti possono, in particolare: a) uniformare la durata dei provvedimenti contenuti nel provvedimento di VIA o ad esso conseguenti anche in deroga a quanto previsto dalla legislazione provinciale vigente, prevedendo idonee forme di monitoraggio volte a garantire la permanenza dei presupposti necessari per il rilascio dei provvedimenti stessi; b) derogare ai termini del procedimento individuati dalle specifiche normative, per favorire l'accorpamento di fasi procedimentali assimilabili; c) prevedere che la deliberazione della Giunta provinciale con cui e' approvata la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti possa assorbire anche il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilita'.»