Art. 11 
 
          Integrazioni dell'art. 22 della legge provinciale 
             sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1.  Nel  comma  2  dell'art.  22  della  legge  provinciale   sulla
valutazione  d'impatto  ambientale   2013,   dopo   le   parole:   «I
regolamenti» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga alle leggi
provinciali vigenti,». 
  2. Alla fine del comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le  parole:  «Per
favorire l'integrazione e il coordinamento dei procedimenti, compresi
quelli di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti  e
di autorizzazione degli impianti per  la  produzione  di  energia  da
fonti  rinnovabili,  e  per  ridurre   conseguentemente   gli   oneri
amministrativi a carico dei  cittadini,  i  regolamenti  possono,  in
particolare: 
  a)  uniformare  la   durata   dei   provvedimenti   contenuti   nel
provvedimento di VIA o ad esso conseguenti anche in deroga  a  quanto
previsto dalla legislazione provinciale  vigente,  prevedendo  idonee
forme di monitoraggio volte a garantire la permanenza dei presupposti
necessari per il rilascio dei provvedimenti stessi; 
  b)  derogare  ai  termini  del   procedimento   individuati   dalle
specifiche   normative,   per   favorire   l'accorpamento   di   fasi
procedimentali assimilabili; 
  c) prevedere che la deliberazione della Giunta provinciale con  cui
e' approvata la localizzazione  degli  impianti  di  trattamento  dei
rifiuti possa  assorbire  anche  il  provvedimento  conclusivo  della
verifica di assoggettabilita'.»