Art. 12 Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato. 2. Dopo il comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Dalla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, il comitato previsto dall'art. 12 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988), e' soppresso. Ai procedimenti pendenti alla medesima data, nell'ambito dei quali il comitato non ha ancora rilasciato il proprio parere, si applicano le norme procedimentali disciplinate da questa legge, compreso lo svolgimento della conferenza di servizi, se prevista. In questo caso: a) il termine finale del procedimento e' quello previsto dalla normativa previgente; b) il provvedimento di valutazione positiva o quello di proroga dell'efficacia della valutazione positiva, riguardante progetti preliminari o di massima, non comprende ne' sostituisce i provvedimenti e gli altri atti di assenso previsti dall'art. 11 di questa legge, che continuano ad essere acquisiti secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988. 3-ter. Il comma 3-bis non si applica ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' pendenti alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2; ai medesimi procedimenti si applica la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda. 3-quater. Il regolamento di esecuzione puo' prevedere ulteriori disposizioni per il coordinamento transitorio tra la disciplina della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988 e quella della presente legge.» 3. Nel comma 4 dell'art. 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «le procedure» sono inserite le seguenti: «disciplinate ai sensi del capo II di questa legge e». 4. Dopo il comma 5 dell'art. 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Con riferimento ai procedimenti di VIA e a quelli di proroga della VIA, diversi da quelli previsti dal comma 5-ter, sospesi, alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, da un periodo superiore a centottanta giorni, per cause imputabili al proponente, la struttura provinciale competente richiede i documenti o le informazioni mancanti per il completamento dell'istruttoria e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale il proponente provvede all'integrazione. Decorso inutilmente tale termine, il procedimento e' archiviato d'ufficio. 5-ter. Ai proponenti di VIA di progetti di opere pubbliche disciplinati dalla legge provinciale n. 13 del 1997, sospesi, alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, da un periodo superiore a centottanta giorni, si applica la procedura di consultazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge provinciale n. 13 del 1997 per acquisire i documenti e le informazioni mancanti e per effettuare le valutazioni previste all'art. 6 di questa legge. 5-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis, ai procedimenti di proroga della VIA di progetti di coltivazione di cave e torbiere previsti dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), di progetti concernenti l'esercizio delle discariche previste dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), e di progetti di coltivazione delle miniere, pendenti alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, si applica la disciplina della proroga prevista dall'art. 14 di questa legge e dal regolamento di esecuzione. In questo caso, l'esercizio delle attivita' puo' comunque proseguire fino al 31 dicembre 2015 o al termine successivo di centoquaranta giorni dalla data individuata dal regolamento di esecuzione, se sussistono le condizioni previste dall'abrogato art. 9-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988, e dall'art. 11, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2009. 5-quinquies. Con riferimento ai progetti di coltivazione di cave e torbiere previsti dalla legge provinciale sulle cave 2006, ai progetti concernenti l'esercizio delle discariche previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 36 del 2003, ai progetti di coltivazione delle miniere, a decorrere dalla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, le domande di proroga della VIA per la presentazione delle quali non e' possibile rispettare il termine anticipatorio previsto dal regolamento di cui all'art. 22, possono comunque essere presentate dal soggetto interessato. In questo caso, l'esercizio dell'attivita' puo' proseguire, anche successivamente alla scadenza del termine di efficacia della VIA, fino al 31 dicembre 2015 o fino al termine successivo di centottanta giorni dalla data individuata dal regolamento di esecuzione, se sussistono le condizioni previste dall'abrogato art. 9-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988 e dall'art. 11, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2009. 5-sexies. La valutazione positiva di impatto ambientale relativa ai programmi di attuazione previsti dalla legge provinciale sulle cave 2006, rilasciata o prorogata ai sensi della legge provinciale d'impatto ambientale 1988, mantiene la propria efficacia fino alla data di scadenza individuata dal provvedimento di VIA stesso o dal successivo provvedimento di proroga. Scaduto detto termine, la VIA sui programmi di attuazione non e' piu' soggetta a proroga. Entro la medesima data, gli interessati presentano domanda di verifica di assoggettabilita' o di VIA per i singoli progetti di coltivazione delle cave rientranti nell'ambito territoriale individuato dal programma di attuazione, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di cui all'art. 22 per il coordinamento del procedimento di verifica delle opere e interventi previsti dal programma di attuazione con quello di valutazione strategica.»