Art. 12 
 
         Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale 
             sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1.  Il  comma  1  dell'art.  33  della  legge   provinciale   sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato. 
  2. Dopo il comma 3  dell'art.  33  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Dalla data indicata dal regolamento  di  esecuzione  ai
sensi del comma 2, il comitato  previsto  dall'art.  12  della  legge
provinciale  29  agosto  1988,  n.  28   (legge   provinciale   sulla
valutazione d'impatto ambientale 1988), e' soppresso. Ai procedimenti
pendenti alla medesima data, nell'ambito dei quali il comitato non ha
ancora  rilasciato  il  proprio  parere,  si   applicano   le   norme
procedimentali disciplinate da questa legge, compreso lo  svolgimento
della conferenza di servizi, se prevista. In questo caso: 
  a) il termine finale del  procedimento  e'  quello  previsto  dalla
normativa previgente; 
  b) il provvedimento di valutazione positiva  o  quello  di  proroga
dell'efficacia  della  valutazione  positiva,  riguardante   progetti
preliminari  o  di  massima,  non   comprende   ne'   sostituisce   i
provvedimenti e gli altri atti di assenso previsti  dall'art.  11  di
questa legge, che  continuano  ad  essere  acquisiti  secondo  quanto
previsto  dalla  legge  provinciale   sulla   valutazione   d'impatto
ambientale 1988. 
      3-ter. Il  comma  3-bis  non  si  applica  ai  procedimenti  di
verifica  di  assoggettabilita'  pendenti  alla  data  indicata   dal
regolamento  di  esecuzione  ai  sensi  del  comma  2;  ai   medesimi
procedimenti si  applica  la  disciplina  vigente  al  momento  della
presentazione della domanda. 
  3-quater. Il regolamento di  esecuzione  puo'  prevedere  ulteriori
disposizioni per il coordinamento transitorio tra la disciplina della
legge provinciale  sulla  valutazione  d'impatto  ambientale  1988  e
quella della presente legge.» 
  3.  Nel  comma  4  dell'art.  33  della  legge  provinciale   sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «le procedure»
sono inserite le seguenti: «disciplinate ai  sensi  del  capo  II  di
questa legge e». 
  4. Dopo il comma 5  dell'art.  33  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Con riferimento ai procedimenti di VIA e  a  quelli  di
proroga della VIA,  diversi  da  quelli  previsti  dal  comma  5-ter,
sospesi, alla data indicata dal regolamento di  esecuzione  ai  sensi
del comma 2, da un periodo superiore a centottanta giorni, per  cause
imputabili  al  proponente,  la  struttura   provinciale   competente
richiede i documenti o le informazioni mancanti per il  completamento
dell'istruttoria e fissa un termine perentorio non superiore a trenta
giorni, entro  il  quale  il  proponente  provvede  all'integrazione.
Decorso inutilmente  tale  termine,  il  procedimento  e'  archiviato
d'ufficio. 
      5-ter. Ai proponenti di VIA  di  progetti  di  opere  pubbliche
disciplinati dalla legge provinciale n. 13 del  1997,  sospesi,  alla
data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2,  da
un periodo superiore a centottanta giorni, si applica la procedura di
consultazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge  provinciale
n. 13 del 1997 per acquisire i documenti e le informazioni mancanti e
per effettuare le valutazioni previste all'art. 6 di questa legge. 
      5-quater. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  5-bis,  ai
procedimenti di proroga della VIA di progetti di coltivazione di cave
e torbiere previsti dalla legge provinciale 24  ottobre  2006,  n.  7
(legge  provinciale  sulle  cave  2006),  di   progetti   concernenti
l'esercizio  delle  discariche  previste  dall'art.  4  del   decreto
legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione  della  direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti),  e  di  progetti  di
coltivazione  delle  miniere,  pendenti  alla   data   indicata   dal
regolamento di esecuzione  ai  sensi  del  comma  2,  si  applica  la
disciplina della proroga prevista dall'art. 14 di questa legge e  dal
regolamento  di  esecuzione.  In  questo  caso,   l'esercizio   delle
attivita' puo' comunque proseguire fino al  31  dicembre  2015  o  al
termine successivo di centoquaranta giorni dalla data individuata dal
regolamento di  esecuzione,  se  sussistono  le  condizioni  previste
dall'abrogato art. 9-bis della legge  provinciale  sulla  valutazione
d'impatto ambientale 1988, e  dall'art.  11,  comma  4,  della  legge
provinciale n. 4 del 2009. 
      5-quinquies. Con riferimento ai  progetti  di  coltivazione  di
cave e torbiere previsti dalla legge provinciale sulle cave 2006,  ai
progetti concernenti l'esercizio delle discariche previste  dall'art.
4 del decreto legislativo n. 36 del 2003, ai progetti di coltivazione
delle miniere, a decorrere dalla data  indicata  dal  regolamento  di
esecuzione ai sensi del comma 2, le domande di proroga della VIA  per
la presentazione delle quali non e' possibile rispettare  il  termine
anticipatorio previsto dal regolamento di cui  all'art.  22,  possono
comunque essere presentate dal soggetto interessato. In questo  caso,
l'esercizio dell'attivita'  puo'  proseguire,  anche  successivamente
alla scadenza del termine di efficacia della VIA, fino al 31 dicembre
2015 o fino al termine successivo di centottanta  giorni  dalla  data
individuata  dal  regolamento  di  esecuzione,   se   sussistono   le
condizioni previste dall'abrogato art. 9-bis della legge  provinciale
sulla valutazione d'impatto ambientale 1988 e dall'art. 11, comma  4,
della legge provinciale n. 4 del 2009. 
      5-sexies.  La  valutazione  positiva  di   impatto   ambientale
relativa ai programmi di attuazione previsti dalla legge  provinciale
sulle  cave  2006,  rilasciata  o  prorogata  ai  sensi  della  legge
provinciale d'impatto ambientale 1988, mantiene la propria  efficacia
fino alla data di  scadenza  individuata  dal  provvedimento  di  VIA
stesso o dal  successivo  provvedimento  di  proroga.  Scaduto  detto
termine, la VIA sui programmi di attuazione non e'  piu'  soggetta  a
proroga. Entro la medesima data, gli interessati  presentano  domanda
di verifica di assoggettabilita' o di VIA per i singoli  progetti  di
coltivazione   delle   cave   rientranti   nell'ambito   territoriale
individuato dal  programma  di  attuazione,  salvo  che  ricorrano  i
presupposti previsti dal  regolamento  di  cui  all'art.  22  per  il
coordinamento del procedimento di verifica delle opere  e  interventi
previsti dal  programma  di  attuazione  con  quello  di  valutazione
strategica.»