Art. 14 
 
         Modificazioni della legge provinciale n. 9 del 1997 
 
  1. Dopo l'art. 5-bis della legge  provinciale  n.  9  del  1997  e'
inserito il seguente: 
      «Art. 5-ter (Disposizioni regolamentari). - 1.  Il  regolamento
previsto dall'art. 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale  11  settembre
1998,  n.  10,  puo'  disciplinare  il   procedimento   di   rilascio
dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli  impianti
di radiodiffusione sonora e televisiva prevista dall'art. 2, comma 5,
della presente legge, e le ipotesi di esonero dall'autorizzazione  in
presenza di impatti ambientali poco significativi. 
  2.  Il  regolamento  puo'  prevedere   che   l'autorizzazione   sia
rilasciata dalla  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
autorizzazioni  ambientali  a  seguito  dello  svolgimento   di   una
conferenza di servizi cui partecipano le strutture provinciali  e  le
amministrazioni   interessate.   Il   regolamento    disciplina    il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione e,  anche  in  deroga  a
quanto previsto dalla legge  provinciale  30  novembre  1992,  n.  23
(legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992), le  modalita'
di funzionamento della conferenza di servizi. 
  3. Dalla data di entrata in vigore  delle  modifiche  apportate  al
regolamento in base al comma 2  il  comitato  previsto  dall'art.  2,
comma 5, e' soppresso. 
  4. In seguito alla soppressione del comitato ai sensi del comma  3,
l'autorizzazione e' rilasciata dalla struttura provinciale competente
in materia di autorizzazioni ambientali anche  con  riferimento  alle
domande di autorizzazione presentate prima della data di  entrata  in
vigore del regolamento, quando alla medesima data il comitato non  ha
gia' espresso la propria determinazione conclusiva. 
  5. Il regolamento puo' prevedere, tra  i  provvedimenti  rilasciati
nell'ambito della  conferenza  di  servizi,  l'atto  di  assenso  del
rappresentante del comune territorialmente competente  in  merito  al
rispetto  delle   previsioni   degli   strumenti   urbanistici,   dei
regolamenti edilizi e della normativa  urbanistica  edilizia  vigente
per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. In  questo  caso,  a
seguito del rilascio  dell'autorizzazione,  gli  interventi  previsti
dalla normativa urbanistica provinciale sono soggetti a  segnalazione
certificata di inizio attivita'  (SCIA).  Se  il  rappresentante  del
comune non partecipa alla conferenza di  servizi  o  non  esprime  la
propria volonta' il  proponente  richiede  al  comune  competente  il
rilascio del titolo abilitativo  edilizio,  secondo  quanto  previsto
dalla normativa urbanistica provinciale.» 
  2. Nel comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale n. 9 del 1997 le
parole: «L'autorizzazione e' resa nella riunione del comitato di  cui
al comma 5 dal funzionario che rappresenta il servizio  provinciale.»
sono soppresse. 
  3. I commi 5, 6, 7, 8 e 10 dell'art. 2 della legge provinciale n. 9
del 1997 sono abrogati. 
  4. I commi 2 e 3 sono efficaci dalla  data  di  entrata  in  vigore
delle  modifiche  apportate  al  regolamento  previsto  dall'art.  61
(Protezione  dall'esposizione  a  campi   elettrici,   magnetici   ed
elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998,  n.  10,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  5-ter,  comma  2,  della  legge
provinciale n. 9 del 1997.