Art. 14 Modificazioni della legge provinciale n. 9 del 1997 1. Dopo l'art. 5-bis della legge provinciale n. 9 del 1997 e' inserito il seguente: «Art. 5-ter (Disposizioni regolamentari). - 1. Il regolamento previsto dall'art. 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, puo' disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva prevista dall'art. 2, comma 5, della presente legge, e le ipotesi di esonero dall'autorizzazione in presenza di impatti ambientali poco significativi. 2. Il regolamento puo' prevedere che l'autorizzazione sia rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali a seguito dello svolgimento di una conferenza di servizi cui partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate. Il regolamento disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992), le modalita' di funzionamento della conferenza di servizi. 3. Dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento in base al comma 2 il comitato previsto dall'art. 2, comma 5, e' soppresso. 4. In seguito alla soppressione del comitato ai sensi del comma 3, l'autorizzazione e' rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali anche con riferimento alle domande di autorizzazione presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento, quando alla medesima data il comitato non ha gia' espresso la propria determinazione conclusiva. 5. Il regolamento puo' prevedere, tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi, l'atto di assenso del rappresentante del comune territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. In questo caso, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, gli interventi previsti dalla normativa urbanistica provinciale sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA). Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volonta' il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica provinciale.» 2. Nel comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: «L'autorizzazione e' resa nella riunione del comitato di cui al comma 5 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale.» sono soppresse. 3. I commi 5, 6, 7, 8 e 10 dell'art. 2 della legge provinciale n. 9 del 1997 sono abrogati. 4. I commi 2 e 3 sono efficaci dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento previsto dall'art. 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, secondo quanto previsto dall'art. 5-ter, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997.