Art. 16 Integrazione dell'art. 17-quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 1. Alla fine del comma 4 dell'art. 17-quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono inserite le parole: «L'autorizzazione agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici e' rilasciata, ai sensi dell'art. 23, su parere conforme dell'Agenzia per la depurazione, se lo scarico e' recapitato in una pubblica fognatura presidiata da un impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, o su pareri conformi della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, resi in coerenza con i criteri e le indicazioni tecniche stabiliti dal piano stralcio, se la fognatura non e' presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque.