Art. 16 
 
          Integrazione dell'art. 17-quater del testo unico 
               provinciale sulla tutela dell'ambiente 
                       dagli inquinamenti 1987 
 
  1. Alla fine del  comma  4  dell'art.  17-quater  del  testo  unico
provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti  1987  sono
inserite le parole: «L'autorizzazione agli scarichi dei rifugi alpini
ed escursionistici e' rilasciata, ai sensi dell'art.  23,  su  parere
conforme dell'Agenzia per la depurazione, se lo scarico e' recapitato
in una pubblica fognatura presidiata da un impianto di depurazione di
tipo biologico adeguato alle  previsioni  del  piano  provinciale  di
risanamento  delle  acque,  o  su  pareri  conformi  della  struttura
provinciale competente in  materia  di  autorizzazioni  ambientali  e
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, resi in coerenza con
i criteri e le indicazioni tecniche stabiliti dal piano stralcio,  se
la  fognatura  non  e'  presidiata  da  un  impianto  di  depurazione
biologico  adeguato  alle  previsioni  del   piano   provinciale   di
risanamento delle acque.