Art. 17 Inserimento dell'art. 17-sexies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 1. Dopo l'art. 17-quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' inserito il seguente: «Art. 17-sexies (Scarico dei liquami degli autoveicoli itineranti). - 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dall'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), i liquami raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper ed altri autoveicoli sono recapitati negli impianti igienico-sanitari atti allo scarico di detti liquami, conformi a quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012). 2. L'autorizzazione preventiva allo scarico dell'impianto igienico-sanitario e' rilasciata dal comune interessato, nel rispetto della disciplina concernente lo scarico delle acque reflue domestiche. Lo scarico e' trattato mediante impianto di depurazione biologica, autonomo o pubblico. 3. Quando e' dimostrata l'impossibilita' di convogliare lo scarico indicato al comma 2 nelle pubbliche fognature presidiate da un impianto di depurazione biologica o di trattarlo in sito, e' ammesso lo stoccaggio dei liquami in fosse a tenuta autorizzate dal comune interessato. Il contenuto delle fosse a tenuta e' successivamente gestito nel rispetto delle disposizioni in materia di rifiuti.»