Art. 17 
 
           Inserimento dell'art. 17-sexies nel testo unico 
               provinciale sulla tutela dell'ambiente 
                       dagli inquinamenti 1987 
 
  1. Dopo l'art.  17-quinquies  del  testo  unico  provinciale  sulla
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' inserito il seguente: 
      «Art.  17-sexies  (Scarico  dei   liquami   degli   autoveicoli
itineranti). - 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 185  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada) e dall'art. 378 del decreto del Presidente  della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e  di  attuazione
del nuovo codice della strada), i  liquami  raccolti  negli  impianti
interni di autocaravan, caravan, camper  ed  altri  autoveicoli  sono
recapitati negli impianti  igienico-sanitari  atti  allo  scarico  di
detti liquami, conformi a quanto previsto  dall'art.  8  della  legge
provinciale 4 ottobre 2012, n. 19  (legge  provinciale  sui  campeggi
2012). 
  2.   L'autorizzazione   preventiva   allo   scarico   dell'impianto
igienico-sanitario e' rilasciata dal comune interessato, nel rispetto
della  disciplina  concernente  lo   scarico   delle   acque   reflue
domestiche. Lo scarico e' trattato mediante impianto  di  depurazione
biologica, autonomo o pubblico. 
  3. Quando e' dimostrata l'impossibilita' di convogliare lo  scarico
indicato al comma  2  nelle  pubbliche  fognature  presidiate  da  un
impianto di depurazione biologica o di trattarlo in sito, e'  ammesso
lo stoccaggio dei liquami in fosse a tenuta  autorizzate  dal  comune
interessato. Il contenuto delle fosse  a  tenuta  e'  successivamente
gestito nel rispetto delle disposizioni in materia di rifiuti.»