Art. 18 
 
       Modificazioni dell'art. 24 del testo unico provinciale 
         sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 24 del testo unico provinciale sulla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nei casi stabiliti dal  piano  provinciale  di  risanamento
delle acque l'autorizzazione al recapito in fognatura degli  scarichi
delle acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, e'  rilasciata
su parere conforme dell'Agenzia per la depurazione, se  la  fognatura
e' presidiata  da  un  impianto  di  depurazione  di  tipo  biologico
adeguato alle previsioni del piano provinciale di  risanamento  delle
acque, o su parere conforme della struttura provinciale competente in
materia  di  autorizzazioni  ambientali,  se  la  fognatura  non   e'
presidiata da un impianto  di  depurazione  biologico  adeguato  alle
previsioni del piano.» 
  2. Nel comma 2 dell'art.  24  del  testo  unico  provinciale  sulla
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: «al  servizio
protezione ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «alla  struttura
provinciale che ha rilasciato il parere conforme ai sensi  del  comma
1». 
  3. Nel comma 2 dell'art.  24  del  testo  unico  provinciale  sulla
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: «il  servizio
protezione ambiente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «quest'ultima
struttura».