Art. 18 Modificazioni dell'art. 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 1. Il comma 1 dell'art. 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque l'autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi delle acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, e' rilasciata su parere conforme dell'Agenzia per la depurazione, se la fognatura e' presidiata da un impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, o su parere conforme della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali, se la fognatura non e' presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano.» 2. Nel comma 2 dell'art. 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: «al servizio protezione ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura provinciale che ha rilasciato il parere conforme ai sensi del comma 1». 3. Nel comma 2 dell'art. 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: «il servizio protezione ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «quest'ultima struttura».