Art. 2 
 
          Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 
             sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1.  Nel  comma  2  dell'art.  6  della  legge   provinciale   sulla
valutazione d'impatto ambientale  2013  le  parole:  «Ferma  restando
l'autonomia del successivo procedimento di VIA,» sono soppresse. 
  2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulla valutazione
d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «4. La struttura provinciale competente convoca una conferenza di
servizi per l'acquisizione dei pareri e  delle  valutazioni  tecniche
delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate. Alla
conferenza di servizi partecipano anche i soggetti indicati dall'art.
12, comma 3. La struttura provinciale  competente  puo'  disporre  la
visita dei luoghi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2.  La
struttura  provinciale  competente  conclude  il  procedimento  entro
sessanta giorni dalla presentazione della  domanda  di  consultazione
preliminare.»