Art. 2 Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Ferma restando l'autonomia del successivo procedimento di VIA,» sono soppresse. 2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «4. La struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri e delle valutazioni tecniche delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate. Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti indicati dall'art. 12, comma 3. La struttura provinciale competente puo' disporre la visita dei luoghi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2. La struttura provinciale competente conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di consultazione preliminare.»