Art. 20 
 
       Modificazione dell'art. 57 del testo unico provinciale 
         sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 
 
  1. Nel comma 2-quater dell'art.  57  del  testo  unico  provinciale
sulla  tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti  1987  le   parole:
«acquisito il  parere  dell'Agenzia  provinciale  per  la  protezione
dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito  il  parere
della struttura provinciale competente in materia  di  autorizzazioni
ambientali».