Art. 20 Modificazione dell'art. 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 1. Nel comma 2-quater dell'art. 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: «acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali».